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Sez. 3 - , Sentenza n. 13640 del 15/11/2019 Cc. (dep. 06/05/2020) Rv. 279315 - 01

COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE | Art. 669, comma 8 - Ambito di applicativo - Art. 649 cod. proc. pen. - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279315-01

COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE

L'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., che disciplina il concorso della sentenza di condanna con quella di proscioglimento, pronunciate nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto, ha un ambito applicativo diverso dall'art. 649 cod. proc. pen. che disciplina invece l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e nei confronti della medesima persona già condannata o prosciolta con sentenza o decreto penale irrevocabile, imponendo al giudice che accerti la violazione del divieto di "bis in idem" di pronunciare comunque sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere in ogni grado e stato del processo a prescindere da ogni valutazione nel merito della regiudicanda inutilmente proposta.(In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza che, erroneamente ritenendo applicabile l'art. 669, comma 8, seconda parte, cod. proc. pen., aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto penale di condanna divenuto sì irrevocabile anteriormente a sentenza di proscioglimento per prescrizione per lo stesso fatto, ma originato da azione penale successivamente esercitata a quella esitata nella suddetta sentenza, con conseguente violazione del principio del divieto di "bis in idem").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)