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Sez. 1, Sentenza n. 564 del 19/01/1995 (Rv. 489747 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Rapporto tra fatto noto e ignoto - Relazione di probabilità - Sufficienza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489747-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI

In tema di prova per presunzioni - non occorrendo che i fatti su cui si fonda la presunzione siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio - è sufficiente che il fatto ignoto sia desunto alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione di avvenimenti possibile e verosimile secondo un criterio di normalità. L'apprezzamento del giudice del merito, circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte della presunzione e circa la rispondenza di questi ai requisiti di idoneità, gravità e concordanza, richiesti dalla legge, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da illogicità o da errori nei criteri giuridici (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva desunto il concorso, di una società operante nel settore dei viaggi in Turchia, nella realizzazione di un'iniziativa editoriale denigratoria di un operatore turistico concorrente, dalle circostanze, non contraddette da contrari elementi, della presenza nel periodico - esclusivamente destinato al settore turistico e non diffuso nelle edicole, né per abbonamento - di un preponderante numero d'inserzioni pubblicitarie di detta società e della comune nozione che i costi di pubblicazione del genere vengono prevalentemente sostenuti dagli imprenditori che le utilizzano per fini pubblicitari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)