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Sez. 1, Sentenza n. 22501 del 01/12/2004 (Rv. 578634 - 01)

DEMANIO - DEMANIO STATALE - ARCHEOLOGICO | Dichiarazione della Soprintendenza circa la riconducibilità di un bene al patrimonio archeologico dello Stato - Apposizione di un vincolo su un bene di proprietà privata - Idoneità - Esclusione - Sindacabilità da parte del giudice ordinario - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578634-01

DEMANIO - DEMANIO STATALE - ARCHEOLOGICO

Alla dichiarazione della Soprintendenza per i beni archeologici circa la riconducibilità di un bene alla categoria dei beni di interesse archeologico, di per sè non appositiva di un vincolo su di un bene di proprietà o in possesso di un privato, non può riconoscersi efficacia certificativa dell'appartenenza del bene allo Stato; le medesima dichiarazione, inoltre, non è di per sè insindacabile da parte del giudice ordinario nella controversia relativa all'accertamento della proprietà, demaniale o meno, di un determinato bene. (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla Corte Cass., aveva ritenuto la dichiarazione della Soprintendenza per i beni archeologici - secondo cui i beni in ordine ai quali il privato chiedeva accertarsi il suo diritto di proprietà erano da considerarsi di importante interesse archeologico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 - espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione, in quanto tale insindacabile da parte del giudice ordinario).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 01/06/1930 num. 1089

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)