Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
Testo in vigore al
Art. 3 Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. Puo' essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire diciotto milioni.4
2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
5. Ogni due anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, puo' essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.
Art. 4 Effetti dell'ammissione al patrocinio
1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:
a) l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di registro e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura, relativamente ad atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio;
b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o altre spese, delle copie degli atti processuali ... necessarie per l'esercizio della difesa;
c) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici e consulenti tecnici di parte, investigatori privati autorizzati, ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano prestato la loro opera nel processo nonche' delle spese ed indennita' necessarie per l'audizione dei testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti;
d) l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonche' delle
spese e indennita' anticipate dallo Stato, ai sensi della lettera c);e) l'esenzione dall'imposta di bollo relativa alle autocertificazioni previste dalla presente legge.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui al comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non puo' essere concessa se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia , eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134.
5. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta alla cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi.
Art. 5 Contenuto dell'istanza
1. L'istanza prevista dall'articolo 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:
a) l'indicazione delle generalita' dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica nonche' del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare;
b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 3;
c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 134.
3. Se l'istante e' straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorita' consolare competente che attesti la veridicita' di quanto in essa affermato.
4. Se l'interessato e' detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista dal comma 3 puo' anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.
5. Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicita' delle loro dichiarazioni. In caso di impossibilita' a produrre la documentazione di cui al presente comma e al comma 3, questa puo' essere sostituita da un'autocertificazione.
6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo e' causa di inammissibilita' dell'istanza.
7. La falsita' o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dal comma 1 sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.
Art. 6 Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' presentata o pervenuta l'istanza prevista dall'articolo 2, ovvero immediatamente se la stessa e' presentata in udienza, a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il giudice procedente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, il giudice innanzi al quale pende il procedimento o il giudice competente a conoscere del merito ovvero il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, sentito il pubblico ministero, esaminanti gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, e verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e' dato con decreto motivato che viene notificato al pubblico ministero e depositato nella cancelleria del giudice, con facolta' per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito e' dato avviso all'interessato. Nei procedimenti penali, del decreto pronunciato in udienza e' data lettura ed esso e' inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato e' presente all'udienza.
1-bis. Il giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui all'articolo 1, commi 9-bis e 9-ter, all'esito delle quali puo' revocare il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a carico dell'interessato.
2. Fuori dei casi previsti dall'ultimo periodo del comma 1, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto e' eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.
3. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto previsto dal comma 1 nonche' le dichiarazioni e la documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria del giudice procedente o, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito della cui competenza territoriale e' situato l'ufficio del predetto giudice. L'intendente di finanza verifica la esattezza, ... dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' altresi' disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3. Se risulta che il beneficio e' stato erroneamente concesso, l'intendente di finanza richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 10.
4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito di cui al comma 1 ovvero copia del decreto nei casi di cui al comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso e' proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede. Il ricorso e' notificato al pubblico ministero e all'intendente di finanza che e' parte nel relativo procedimento. Il giudice provvede a norma dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.
5. L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, all'interessato e all'intendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui e' avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 7 Indagini preliminari
1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesta anche nella fase delle indagini preliminari. In tal caso l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede. Il giudice, sentito il pubblico ministero, ed esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, se l'istanza e' accolta, provvede alla liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 12 anche nel caso che l'azione penale non venga esercitata.
2. Il giudice per le indagini preliminari e' competente, altresi', per i provvedimenti di cui agli articoli ... 10 e 12.
Art. 8 Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio
1. Nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, l'interessato viene informato dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli venga nominato d'ufficio.5
Art. 9 Nomina del difensore
1. Chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.
1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato puo' nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza.
Art. 9-bis Nomina di consulenti, sostituti e investigatori
1. Chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento.
2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato puo' altresi' nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello ove ha sede il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva.
Art. 10 Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. Se nei termini previsti dai commi 1, lettera c), e 4 dell'articolo 5 l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare la documentazione richiesta ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere e' il giudice che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione e' effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento e' comunicata o trasmessa con le modalita' indicate nell'articolo 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 6.
2. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione puo' altresi' essere disposta in ogni momento, su richiesta del pubblico ministero e dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalita' ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta puo' essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6.
3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono piu' essere richieste dal pubblico ministero e dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 11 Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione
1. La modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della mancata comunicazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 ovvero dell'accertamento delle mutate condizioni di reddito in conseguenza della comunicazione stessa ha effetto rispettivamente dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione ovvero dalla data in cui la comunicazione e' pervenuta alla cancelleria del giudice competente.
Negli altri casi previsti dall'articolo 10 la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio comporta la decadenza dallo stesso con efficacia retroattiva. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.5
Art. 12 Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico
1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico o all'investigatore privato autorizzato della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorita' giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita'.
2. La liquidazione e' effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile. In ogni caso, il giudice competente puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' divenuto esecutivo dopo la loro definizione.
2-bis. Il compenso spettante al difensore e' liquidato dal giudice, previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e' liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili.
2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono liquidate dal giudice nella misura e con le modalita' previste dalla presente legge.
3. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, all'investigatore privato autorizzato, a ciascuna delle parti, al querelante e al pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione emesso dal pretore e' trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.
4. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso e' proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede.
5. Il procedimento e' regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.
6. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto.
Art. 13 Divieto di percepire compensi o rimborsi
1. Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.
2. Ogni patto contrario e' nullo.
2-bis. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale.
Art. 14 Pagamento delle spese in favore dello Stato
1. Qualora si tratti di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilita' e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il giudice, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
4. Nelle controversie civili la sentenza che condanna la parte soccombente alla rifusione degli onorari e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al beneficio previsto dalla presente legge.5
Art. 15 Ammissione al patrocinio in altri casi
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nonche' nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, sempreche' l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente.
2. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed a liquidare i compensi e', a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorita' giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione.5
Capo II. Patrocinio a spese dello stato nei giudizi civili ed amministrativi
Art. 15-bis Istituzione del patrocinio
1. E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi civili o amministrativi, nonche' negli affari di volontaria giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.
2. Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare, e all'apolide nonche' ad enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attivita' economica.
3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' esclusa per le cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Art. 15-ter Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. Puo' essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito non superiore a lire diciotto milioni.
2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti della personalita' ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo reddito dell'interessato.
3. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.
Art. 15-quater Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter puo' chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
2. L'istanza, a pena di inammissibilita', e' sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve.
3. L'istanza e' presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione.
Art. 15-quinquies Contenuto dell'istanza
1. L'istanza prevista dall'articolo 15-quater e' redatta in carta semplice e contiene, a pena di inammissibilita', oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del procedimento, se gia' pendente, cui si riferisce:
a) l'indicazione delle generalita' dell'interessato e dei componenti del suo stabile nucleo di convivenza corredata dai numeri di codice fiscale;
b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 15-ter;
c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Se l'istante e' straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza e' accompagnata da una certificazione dell'autorita' consolare competente che attesti la veridicita' di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, ove il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato. Puo' essere concesso un termine non superiore a due mesi per la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista.
4. L'istanza contiene, inoltre, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere.
Art. 15-sexies Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una determinata causa od affare si ritiene estesa anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere. L'ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l'ha ottenuta; in tale caso l'interessato non puo' giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l'applicazione dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce i seguenti effetti:
a) la difesa a carico dello Stato per la causa o per l'affare riguardo ai quali ha luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili e nelle cause penali nelle quali vi sia stata costituzione di parte civile;
b) l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso della carta non bollata a norma delle vigenti leggi e regolamenti;
c) gli atti giudiziari o amministrativi, che siano necessari per l'oggetto che ha dato luogo all'ammissione, sono fatti e ne e' spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa;
d) i pubblici ufficiali, il cui ministero sia allo scopo richiesto, i notai e i consulenti tecnici debbono prestare la loro opera. Gli onorari e le indennita' ad essi al riguardo dovuti sono, a loro domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite, ove non ne sia possibile la ripetizione dalla parte condannata al pagamento delle spese processuali, o anche dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora, per vittoria della causa o per altre circostanze, la suddetta ammissione venga revocata ai sensi dell'articolo 15-terdecies;
e) sono anticipate dall'erario dello Stato, salvo il diritto di ripetizione ai sensi della lettera d), le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari e pubblici ufficiali necessarie per le finalita' di cui al presente articolo, nonche' le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai consulenti tecnici e dai testimoni;
f) le inserzioni per le finalita' sopra indicate sono fatte con annotazione a debito nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie su presentazione di un ordine scritto del giudice che tratta la causa o l'affare;
g) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o piu' giornali dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicita' ordinati ai sensi degli articoli 723, 727 e 729 del codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei commi secondo e seguenti dell'articolo 50 del codice civile e dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora venga emesso il provvedimento di revoca dell'ammissione;
h) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui all'articolo 120 del codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita prevista dagli articoli 534, 570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in caso di provvedimento di revoca dell'ammissione e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario;
i) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per il compimento dell'opera non eseguita e per la distruzione di quella compiuta.
Art. 15-septies Iscrizione a debito di onorari ed indennita'
1. Nelle cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennita' dovuti all'avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.
Art. 15-octies Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali
1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e' tenuto a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.