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Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica

Testo in vigore al

Art. 12

1. I soci che alla data del 1° ottobre 1925 facevano parte di cooperative le quali, per non avere conseguito entro il 31 dicembre stesso anno il finanziamento occorrente alle costruzioni, siano incorse nella rescissione del contratto di mutuo gia' concluso coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'acquisto delle aree, hanno un diritto preferenziale nella concessione degli alloggi in case economiche che l'Amministrazione costruisca su dette aree divenute di sua proprieta'.

2. Uguale diritto e' riservato ai soci delle cooperative dalle quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato abbia rilevato oltre alle aree anche le costruzioni in corso per adattarle e completarle ad uso di case economiche per ferrovieri.

3. I soci possono esercitare il diritto preferenziale in base all'ordine d'iscrizione nel libro sociale, purche' siano in attivita' di servizio al momento della concessione, con l'osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio di dette case.

Capo 4°. Anticipazioni della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Art. 13

1. Previa autorizzazione da darsi, volta per volta, dal Ministro per le finanze, la Cassa depositi e prestiti, nel deliberare a favore di cooperative edilizie composte di impiegati e pensionati dello Stato esistenti nelle provincie lombarde e nel comune di Roma, la concessione dei mutui per i quali esse abbiano gia' ottenuto il contributo erariale, puo' valersi anche delle somme che saranno all'uopo anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde all'interesse annuo del 5 per cento, netto in ogni tempo e modo per la Cassa medesima. Per tali operazioni la Cassa di risparmio e' autorizzata a derogare alle disposizioni ed alle limitazioni del suo statuto fondamentale e successive modificazioni.

2. Agli effetti della regolazione dei rapporti fra Cassa depositi e prestiti e Cassa di risparmio, le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 14, sostituiscono, ad ogni effetto, la formale convenzione.

3. Le eventuali particolarita' che occorresse definire, sono stabilite fra i due istituti per semplice corrispondenza.

Art. 14

1. Le somme di cui all'art. 13 sono dalla Cassa depositi e prestiti somministrate alle cooperative mutuatarie al saggio da stabilirsi a termine dell'art. 4 dopo concessi i singoli mutui e costituita, da parte delle singole cooperative, la garanzia ipotecaria.

2. La Cassa depositi e prestiti, ottenuto il nulla osta dal Ministero dei lavori pubblici, richiama i fondi dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed effettua, in conto dei mutui stessi, la emissione dei mandati da intestarsi alle cooperative mutuatarie.

3. Le somme anticipate dalla Cassa di risparmio vengono inscritte in apposito conto corrente e fruttano alla Cassa stessa l'interesse di cui all'art. 13, con decorrenza dal giorno dell'invio alla Cassa depositi e prestiti.

4. Gli interessi dovuti sulle effettuate somministrazioni, sono capitalizzati al saggio del 5 per cento e quindi portati in aumento al capitale versato nel conto corrente. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al contributo erariale anche sulle somme capitalizzate.

5. La Cassa depositi e prestiti ammortizza in dieci annualita' uguali, comprensive di capitale e interesse, le somme anticipate dalla Cassa di risparmio, aumentate degli interessi capitalizzati.

6. Il capitale del mutuo, da estinguersi dalle cooperative, si determina aggiungendo al totale delle somministrazioni fatte, aumentato degli interessi capitalizzati, la somma derivante dalla differenza fra il saggio corrisposto alla Cassa di risparmio e quello percepito dalla Cassa depositi e prestiti.

7. Alle cooperative edilizie, come sopra finanziate, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a fare anticipazioni di somme nonche' a concedere, in quanto occorrano, con propri fondi, supplementi di mutuo necessari alla ultimazione delle case, subordinatamente alla preventiva assegnazione del correlativo contributo erariale.

Art. 15

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, in corrispondenza ai versamenti eseguiti dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per mutui suppletivi a favore di cooperative edilizie tra impiegati e pensionati dello Stato che gia' ebbero mutui principali sui fondi della suddetta Cassa di risparmio, a rilasciare alla medesima certificati di credito che potranno essere accettati in cauzione per contratti di appalto di esattorie e tesorerie comunali e di ricevitorie e casse provinciali, pel valore capitale pari a quello attuale risultante dal piano di ammortamento del mutuo corrispondente, concesso dalla Cassa depositi e prestiti.

Capo 5°. Enti mutuatari.

Art. 16

1. Sono ammessi a contrarre mutui allo scopo di costruire od acquistare case popolari od economiche, oltre che i privati:

  1. 1° l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

  2. 2° i comuni che provvedano direttamente alla costruzione di case popolari;

  3. 3° gli istituti autonomi per case popolari;

  4. 4° le gestioni speciali di cui all'art. 22 ultimo comma;

  5. 5° le societa' di assistenza e di beneficenza che provvedano agli alloggi per i poveri;

  6. 6° gli enti pubblici che si propongano di costruire case da locare ai loro impiegati e salariati;

  7. 7° le societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche a favore dei propri soci;

  8. 8° le societa' cooperative di credito e le societa' di mutuo soccorso, che si uniformino alle disposizioni del presento testo unico e che istituiscano sezioni speciali con norme statutarie e con gestione e contabilita' distinte e separate, per costruire od acquistare case popolari od economiche a vantaggio dei propri soci;

  9. 9° i soci delle societa' menzionate nei precedenti numeri 7° ed 8°.

  10. 10) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari;

  11. 11) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;

  12. 12) gli enti e le societa' cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali;

  13. 13) gli altri enti morali e societa' costituiti con lo scopo di costruire senza finalita' di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'art. 37 del presente testo unico;

  14. 14) le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprieta', case da locare ai propri dipendenti.

  15. 15°) L'Istituto nazionale per la case ai maestri.

  16. 16) l'U.N.R.R.A. Casse.

2. Il beneficio del mutuo non puo' essere accordato ai privati, nonche' alle societa' di cui ai precedenti nn. 7°, 8° e 9°, per l'acquisto di case di vecchia costruzione: e tali si considerano quelle dichiarate abitabili ovvero effettivamente abitate da oltre quattro anni.

Titolo II. Costituzione e funzionamento delle societa' cooperative ed assistenziali e degli enti ed istituti per costruzione od acquisto di case popolari od economiche.

Capo 1°. Formalita' istituzionali e statutarie delle societa'.

Art. 17

1. I soci delle cooperative di cui al n. 2° dell'art. 1 ed ai nn. 7° ed 8° dell'art. 16, non possono avere una quota sociale superiore a L. 30.000 o tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Il valore nominale dell'azione per le cooperative costituite posteriormente al 12 marzo 1927 non puo' superare le L. 500 ne' essere inferiore a L. 100.

2. Le cooperative o le sezioni per case popolari od economiche, devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di loro cessazione, l'intero patrimonio, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato, sia da assegnarsi a scopi di pubblica utilita', dei quali e' competente a giudicare l'amministrazione finanziaria conformemente al disposto dell'art. 66, n. 3 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

3. Le cooperative devono, entro trenta giorni dall'adempimento delle formalita' di trascrizione ed affissione prescritte dagli articoli 91, 96, 180 e 194 del Codice di commercio, depositare gli atti sociali al Ministero delle corporazioni per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni.

Art. 18

1. Trascorsi i 30 giorni dall'adempimento delle formalita' di trascrizione ed affissione previste dall'art. 17, le cooperative non possono piu' godere, per gli atti successivamente compiuti, delle agevolazioni tributarie concesse dalle leggi sul registro e bollo, fino a che non abbiano ottemperato al deposito degli atti al Ministero delle corporazioni.

2. Egualmente le cooperative che non effettuino, nei termini di legge, il deposito alla cancelleria del tribunale degli atti previsti dagli articoli 91, 96, 180, 194 del Codice di commercio, non possono usufruire, per gli atti successivamente compiuti, delle anzidette agevolazioni tributarie, fino a che non abbiano ottemperato al deposito degli atti stessi.

3. Le cooperative sono dispensate dall'obbligo di pubblicare lo estratto degli atti sociali nel Foglio degli annunzi giudiziari.

Art. 19

1. L'approvazione delle norme statutarie della sezione speciale di una societa' di mutuo soccorso, quando si tratti di societa' operaia legalmente riconosciuta giusta la legge 15 aprile 1886, n. 3818, deve seguire secondo le norme stabilite dalla legge stessa; e quando si tratti di societa' autorizzata con Regio decreto e' data pure con Regio decreto. Nel primo caso le norme statutarie devono riportare anche il visto del Ministro per le corporazioni che lo rilascia dopo averne accertata la conformita' alle disposizioni di legge.

Art. 20

1. Il Ministro per le corporazioni, qualora le societa' e le sezioni costituende, nonche' le sezioni delle societa' di mutuo soccorso, di cui all'art. 19, non risultino informate a sincere finalita' cooperative, rifiuta il riconoscimento legale.

2. Puo' il Ministro stesso privare di tutti i benefici relativi al legale riconoscimento quelle societa' ovvero quelle sezioni che funzionino irregolarmente, in contrasto alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle proprie norme statutarie od ai principii della cooperazione. Nel caso, pero', di societa' ovvero di sezioni fruenti di contributo erariale, la privazione dei benefici inerenti all'avvenuto riconoscimento e' di spettanza del Ministro per i lavori pubblici, il quale puo' addivenirvi previo parere della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, e di concerto col Ministro per lo finanze.

Capo 2°. Case popolari od economiche costruite da comuni, istituti o gestioni speciali.

Art. 21

1. Quando sia riconosciuto il bisogno di alloggi per le classi meno agiate, i comuni sono autorizzati, oltre che a concorrere nella dotazione di istituti per case popolari, a provvedere alla costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione conformandosi alle leggi vigenti e a tutte le norme che disciplinano l'assunzione diretta di pubblici servizi, od in economia, ai sensi dell'art. 15 della legge 15 ottobre 1925, n. 2578.

2. I comuni sono autorizzati, con le cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione di alberghi popolari da affittare per dimora giornaliera o di dormitori pubblici ad uso gratuito.

3. Le deliberazioni delle Amministrazioni comunali, da approvarsi dall'autorita' tutoria, devono essere accompagnate da dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di fatto che le hanno determinate nonche' dal piano tecnico-finanziario dell'operazione e della disponibilita' dei mezzi per effettuarla.

4. Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovraimposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento, delle spese di assicurazione contro gli incendi e delle perdite per sfitti eventuali.

Art. 22

1. Con Regio decreto puo' essere costituito in ciascun capoluogo di provincia un Istituto autonomo provinciale per le case popolari che svolgera' la propria attivita' a beneficio delle classi meno agiate in tutti i comuni della provincia nei quali se ne manifesti il bisogno. A tale fine l'Istituto provinciale potra', con preventiva approvazione del Ministro pei lavori pubblici, costituire sezioni per case popolari nonche' sezioni per case economiche con gestioni e bilanci separati.

2. L'Istituto provinciale prendera' la denominazione di «Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di ........».

3. Gli Enti di diritto pubblico che esplicano nel territorio del Regno attivita' industriale estrattiva di interesse nazionale ai fini dell'autarchia economica e che per le condizioni locali dell'esercizio della loro industria si trovino nella necessita' di provvedere agli alloggi degli operai nei pressi degli stabilimenti, possono chiedere al Ministero dei lavori pubblici il riconoscimento delle gestioni speciali che abbiano costituito o costituiscano per la costruzione o per l'acquisto di case popolari, da concedersi in locazione agli operai stessi.19

Art. 23

1. Nei capoluoghi di provincia dove gia' esistono regolarmente costituiti enti od istituti per case popolari questi, con decreto del Ministro pei lavori pubblici, sono riconosciuti come istituti autonomi provinciali conservando le eventuali sezioni per case economiche od assumendo la denominazione di cui al comma secondo dell'art. 22.

2. Il Ministro pei lavori pubblici puo' altresi' riconoscere, con suo decreto, come sezioni dell'Istituto provinciale gli enti od istituti per case popolari esistenti in altri comuni della provincia, ed eventuali sezioni per case economiche. Possono invece detti enti od istituti essere messi in liquidazione coatta mediante Regio decreto, su proposta dello stesso Ministro, quando non abbiano sufficienti attivita' per far fronte ai loro impegni. Ed in tal caso sono applicabili le norme del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1274.

3. Col decreto di costituzione o di riconoscimento degli istituti provinciali si provvede anche all'approvazione del nuovo statuto organico il quale, salvo gli emendamenti o le aggiunte necessarie in rapporto alle particolari esigenze locali e condizioni di ciascuno istituto, deve riportare le norme di uno statuto-tipo che e' emanato con decreto Reale su proposta del Ministro pei lavori pubblici.

4. Il riconoscimento delle gestioni speciali di cui all'ultimo comma dell'art. 22, e' dato con decreto Reale su proposta del Ministro pei lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, ed importa l'estensione alle gestioni stesse, a tutti gli effetti, delle disposizioni riguardanti gli istituti autonomi provinciali per le case popolari, in quanto applicabili.

Art. 24

1. Qualora nello stesso capoluogo di provincia o in uno stesso comune esista piu' di un ente od istituto per case popolari, ove se ne ravvisi la opportunita' e la convenienza, puo' esserne disposta la fusione.

2. In caso diverso e' in facolta' del Ministro pei lavori pubblici stabilire quale di tali enti od istituti debba assumere la funzione di Istituto provinciale o di sezione di esso, conservando gli altri la propria personalita' giuridica.

Art. 25

1. Con decreto del Ministro pei lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno, possono essere incorporati negli istituti autonomi provinciali o nelle rispettive sezioni anche le gestioni comunali o provinciali per le case popolari, sempre che sia riconosciuto avere esse sufficienti attivita' per far fronte ai loro impegni ed essere in grado di svolgere proficua attivita'.

2. Il Ministro pei lavori pubblici, con suo decreto, puo' pure disporre l'incorporazione negli istituti provinciali delle gestioni speciali attualmente esistenti presso le societa' di assistenza e beneficenza o presso le societa' di mutuo soccorso di cui all'art. 16, nn. 5° ed 8°.

3. Nell'uno e nell'altro caso e' richiesto per la incorporazione il preventivo parere del presidente dell'Istituto provinciale.

Art. 26

1. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 23, enti od istituti siano riconosciuti come istituti autonomi provinciali o come sezioni locali, i detti Istituti provinciali e le dette sezioni si considerano di diritto cessionari di tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziari o non, senza eccezione alcuna, di tutte le proprieta' mobiliari od immobiliari, titoli o crediti e di quant'altro sia di spettanza degli enti od istituti preesistenti e ne assumono tutte le obbligazioni passive con impegno di soddisfarlo nel loro importo integrale.

2. Le disposizioni predette valgono altresi' nei casi di fusione di cui all'art. 24 e nei casi in cui, ai sensi dell'art. 25, le gestioni comunali o provinciali o le gestioni speciali per case popolari siano incorporate negli istituti provinciali o nelle sezioni locali.

3. Gli atti relativi ai trasferimenti di proprieta' e di crediti di cui al presente articolo sono registrati con tassa fissa ed a tassa fissa sono pure soggette le formalita' ipotecarie e le volture catastali, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori.

4. I fabbricati di pertinenza degli istituti di case popolari, gia' costruiti o in costruzione, con specifica destinazione ai fini indicati nell'art. 22, ultimo comma, sono trasferiti insieme con tutte le aree, i diritti e gli oneri ad essi pertinenti al patrimonio delle gestioni speciali riconosciuto ai sensi dell'art. 23, ultimo comma. Per tali trasferimenti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente testo unico stabilite per gli istituti autonomi provinciali.

Art. 27

1. Il presidente degli Istituti autonomi provinciali e' nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto puo' essere nominato un vice presidente, il quale sostituisce il presidente nei casi di impedimento ed assenza.

2. Lo statuto di ogni Istituto determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalita' della loro nomina ed eventualmente le categorie nel cui ambito devono essere scelti.

3. Per gli Istituti siti in province il cui capoluogo ha una popolazione superiore ai 350 mila abitanti, fa parte del Consiglio di amministrazione anche un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

4. Il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

5. Ove ricorrano gravi motivi, il Ministro per i lavori pubblici, puo', con decreto, revocare il presidente dall'incarico e sciogliere il Consiglio di amministrazione.

Art. 28

1. Con Regio decreto, su proposta del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, e' costituito un Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi provinciali con lo scopo di promuovere e coordinare l'azione degli istituti stessi. Al detto Consorzio partecipano anche gli enti ed istituti che abbiano conservata la propria personalita' giusta il disposto del secondo comma dell'articolo 24.

2. Con lo stesso decreto si provvede all'ordinamento del Consorzio e alla determinazione delle sue funzioni e dei suoi rapporti sia con lo Stato sia con i singoli congedati.

3. Il Consorzio ha personalita' giuridica e facolta' d'imporre a tutti i partecipanti un contributo annuo nella misura che, dietro sua proposta, viene, anno per anno, fissata con decreto del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

Art. 29

1. Puo' essere data facolta' agli istituti per case popolari di sostituirsi, riscattandone le attivita', alle cooperative edilizie non fruenti di contributo erariale, con organizzazione insufficiente, non informate ai principii cooperativi o che non abbiano i mezzi adeguati per condurre a termine il loro programma.

2. Le proposte per tali sostituzioni sono avanzate, con la necessaria documentazione, dagli istituti predetti al Ministro per le corporazioni, il quale, di concerto con quello per i lavori pubblici, decide in merito prescrivendo le relative modalita'.

Capo 3°. Affitto delle case popolari od economiche. Procedura esecutiva e vendita delle case popolari.

Art. 30

1. I comuni, gli istituti nonche' le societa' ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nelle nuove locazioni di case popolari - escluse le rinnovazioni - devono dare preferenza ai meno agiati.

2. Nel caso di piu' concorrenti, a parita' di altre condizioni, debbono essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi ai non coniugati.

3. Il criterio preferenziale demografico di cui al precedente comma si applica, a parita' di condizioni, anche nelle nuove locazioni - escluse le rinnovazioni - od attribuzioni di case economiche.34

Art. 31

1. Non possono essere assegnate in proprieta' case economiche e popolari costruite col concorso ed il contributo dello Stato:

  1. a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani;

  2. b) a chi abbia gia' ottenuto l'assegnazione in proprieta' di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato, o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715;

  3. c) a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e per meta' quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a lire 150.000.

2. Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni.

Art. 32

1. Gli istituti per case popolari - riconosciuti a sensi di legge - nella ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto, possono richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore, al pretore od al presidente del tribunale, rispettivamente competenti, a norma del codice di procedura civile, a conoscere dell'azione per pagamento e sfratto.

2. Al ricorso dev'essere unita una dichiarazione del presidente dell'istituto il quale, sotto la sua personale responsabilita', attesti la morosita' dell'inquilino e deve anche essere presentato il contratto di affitto debitamente registrato perche' sia possibile fruire delle agevolazioni previste dall'art. 33.

3. Il giudice, mediante decreto in calce al ricorso, ingiunge al debitore di pagare entro il termino di 10 giorni dalla notificazione, trascorso il quale, in caso di inadempienza, si procede allo sfratto.31

4. Il decreto e' titolo per procedere sia alla esecuzione sui beni mobili del debitore, sia allo sfratto.

5. L'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento dei mobili, provvede alla custodia dei medesimi e, successivamente, alla vendita, osservando le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette.

6. Copia del ricorso e del decreto deve essere notificata al debitore.
Non e' necessaria la notificazione del precetto per procedere al pignoramento dei beni mobili od allo sfratto, purche' l'uno e l'altro avvengano entro 30 giorni da quello della notificazione del decreto.

7. Contro il decreto il debitore puo', entro il termine di giorni cinque dalla notificazione, proporre opposizione davanti lo stesso, conciliatore o pretore o avanti il tribunale il cui presidente ha pronunciato il decreto.31

8. L'opposizione non sospende l'esecuzione, ma il conciliatore, il pretore od il presidente del tribunale, sulla presentazione dell'atto di opposizione puo', in casi gravi e senza pregiudizio della decisione di merito, con nuovo decreto sospendere l'esecuzione del decreto precedente, fino all'esito del giudizio di opposizione.