Sez. 1, Sentenza n. 1844 del 18/04/1978 (Rv. 391233 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA AI SUBAPPALTI - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA AI SUBAPPALTI - CONDIZIONI.*
Il regime fiscale di favore previsto dall'art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729, sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali, - abrogato dall'art 42 del DPR 29 settembre 1973, n 601 - compete soltanto per il subappalto che sia stato approvato dalla pubblica amministrazione, ovvero dall'ente che abbia avuto la concessione delle opere ai sensi dell'art 2 della stessa legge n 729 del 1961. (Conf 3729/76, mass n 382428).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 2, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)