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Sez. 2, Sentenza n. 397 del 09/03/1966 Ud. (dep. 30/07/1966) Rv. 102267 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO REALE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - FINE DI LUCRO - CONOSCENZA DELLA NATURA, DEL MOMENTO O DELLE MODALITA DEL REATO COMMESSO DALLA PERSONA AIUTATA - NON SONO NECESSARI.*
Stato
decisa il 1966-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102267-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO REALE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - FINE DI LUCRO - CONOSCENZA DELLA NATURA, DEL MOMENTO O DELLE MODALITA DEL REATO COMMESSO DALLA PERSONA AIUTATA - NON SONO NECESSARI.*

Per la sussistenza del favoreggiamento reale non e richiesto il fine di lucro e neppure e necessario che l'agente conosca quale sia il reato di cui si vuole assicurare il prodotto, il prezzo od il profitto, e il momento o il modo di consumazione dello stesso reato; e necessario, invece, che l'agente operi con la coscienza e la volonta di aiutare il sospettabile autore di un reato per quanto concerne il suo interesse alle cose, che hanno relazione col medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 379

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)