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Sez. L, Sentenza n. 16524 del 06/08/2015 (Rv. 636786 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Detenzione in ambito extralavorativo di sostanze stupefacenti - Giusta causa di licenziamento - Configurabilità - Fondamento - Apprezzamento del giudice di merito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636786-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

La detenzione, in ambito extralavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti (nella specie, duecento grammi di hashish) a fine di spaccio è idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario, il cui apprezzamento spetta al giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto particolarmente grave in termini di prognosi futura di affidabilità la condotta del dipendente, "chef de rang" di un ente termale, normalmente addetto al cd. "room service", attese le mansioni svolte, implicante contatti con il pubblico, e l'acquisto dello stupefacente da un collega).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)