Sez. 2, Sentenza n. 12864 del 14/10/1986 Ud. (dep. 17/11/1986) Rv. 174283 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - DANNO DI SPECIALE TENUITÀ - OGGETTO DEL REATO - OGGETTO NON IN DANARO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI - IN TEMA DI RICETTAZIONE - RICETTAZIONE DI MODULI DI ASSEGNI BANCARI IN BIANCO - RIFERIMENTO AL VALORE DEI MODULI - SUFFICIENZA - RIFERIMENTO AL DIRITTO DI CREDITO INCORPORABILE NEI TITOLI - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE - DANNO DI SPECIALE TENUITÀ - OGGETTO DEL REATO - OGGETTO NON IN DANARO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI - IN TEMA DI RICETTAZIONE - RICETTAZIONE DI MODULI DI ASSEGNI BANCARI IN BIANCO - RIFERIMENTO AL VALORE DEI MODULI - SUFFICIENZA - RIFERIMENTO AL DIRITTO DI CREDITO INCORPORABILE NEI TITOLI - ESCLUSIONE.*
Nella configurabilità del danno patrimoniale di speciale tenuità, allorché non si tratti di danaro, si deve tener conto del valore economico che la cosa oggetto del reato ha nelle normali contrattazioni commerciali in un determinato momento storico senza che possa darsi rilievo, a tale riguardo, ad elementi contingenti e casuali, di natura oggettiva o soggettiva, che possano influenzare, in un senso o nell'altro, la valutazione economica della cosa come tale, per cui nel caso di ricettazione di moduli di assegni bancari in bianco la valutazione del danno va eseguita tenendo conto del valore dei moduli e non del diritto di credito incorporabile nei titoli.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)