Sez. 2, Sentenza n. 23548 del 20/07/2026 (Rv. 678989-03)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE | Condominio - Assemblea - Comproprietari - Voto unitario - Mancata formazione della volontà comune - Astensione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE
In materia di condominio e in tema, in particolare, di funzionamento dell'assemblea, ove i comproprietari dell'unità immobiliare - che non abbiano designato il rappresentante nell'assemblea di condominio a norma dell'art. 1106 c.c. e nel modo indicato dall'art. 1105 c.c., e perciò vi partecipino individualmente - neppure riescano a formare la maggioranza occorrente per esprimere il voto unico loro spettante nell'assemblea condominiale, gli stessi dovranno considerarsi fra gli astenuti, agli effetti dell'art. 1137 c.c., non avendo di fatto contribuito alla formazione della volontà collegiale.
Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1106, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)