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Sez. 1, Sentenza n. 4794 del 10/12/1991 Cc. (dep. 13/02/1992) Rv. 189109 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Condannato agli arresti domiciliari al passaggio in giudicato della sentenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/189109-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

L'affidamento in prova al servizio sociale può essere legittimamente disposto anche nei confronti del soggetto che, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, continui a restare agli arresti domiciliari per non essere stato emesso dal competente ufficio del pubblico ministero l'ordine di esecuzione della pena inflitta, trattandosi comunque di un soggetto in espiazione di pena. (In motivazione si è affermato che il beneficio può essere disposto anche in relazione al periodo trascorso agli arresti domiciliari).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)