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Sez. L, Sentenza n. 1703 del 18/02/1991 (Rv. 470977 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Prescrizione | Concorso delle discipline ex art. 2946 ed ex artt. 2948, 2955 e 2956 cod. civ. - Esclusione - Sentenza n. 63 del 1966 della Corte Costituzionale - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1991-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470977-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Prescrizione

La prescrizione dei crediti di lavoro non è soggetta ad una duplice e concorrente disciplina, regolata in via generale dall'art. 2946 e in via particolare degli artt. 2948, 2955 e 2956 cod. civ., giacché la prima norma, facendo espressamente salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, chiarisce che la disciplina specifica, appunto perché tale, esclude l'altra. Detto principio non è venuto meno a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 1966, la quale ha solamente sancito la non decorrenza del termine prescrizionale specifico, previsto dagli articoli da ultimo citati, in costanza di rapporto di lavoro, senza escludere l'operatività della prima parte del citato art. 2946.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)