Sez. 1, Sentenza n. 4017 del 18/11/1985 Ud. (dep. 24/05/1986) Rv. 172767 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - ELEMENTO MATERIALE - NATURA GIURIDICA.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE - ELEMENTO MATERIALE - NATURA GIURIDICA.*
Il delitto di strage consiste nel fatto di chi, al fine di uccidere, compie Atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, intesa come il bene della sicurezza della vita e dell'integrità fisica, riferito non già ad una o più persone determinate, bensì alla collettività nel suo insieme e, quindi, come bene di tutti e di ciascuno. Si tratta di un delitto di pericolo concreto, da accertarsi caso per caso dal giudice e non presunto dalla legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)