Sez. U - , Ordinanza n. 15892 del 17/05/2022 (Rv. 664663 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE | Richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche - Subprocedimento relativo alla valutazione dell'impatto ambientale - Obbligatorietà - Condizioni - Incidenza dell'opera su un sito protetto - Necessità.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE
Nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche, l'apertura di un subprocedimento per la valutazione dell'impatto ambientale, che trova il suo fondamento nell'art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale, è obbligatoria solo se vi sia una probabilità o un rischio di pregiudizio significativo per il sito protetto coinvolto.
Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 9, Legge Prov. 12/05/2010 num. 6 art. 22, Direttive Commissione CEE 21/05/1992 num. 43 art. 6 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)