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Sez. 2, Sentenza n. 6017 del 09/01/1974 Ud. (dep. 21/09/1974) Rv. 127986 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE IN GENERE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ESTREMI DELLA MOTIVAZIONE - PENA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA SOLA GRAVITA DEL FATTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127986-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE IN GENERE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE FRA CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ESTREMI DELLA MOTIVAZIONE - PENA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA SOLA GRAVITA DEL FATTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Per giustificare l'uso del potere discrezionale attribuito al giudice del merito in ordine alla Determinazione della pena e nel giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e sufficiente, di norma, l'indicazione dell'elemento o degli elementi ritenuti prevalenti. Peraltro, quando la pena inflitta si discosti sensibilmente dal minimo edittale e (come nella specie) sia anche superiore alla misura media, il giudice non puo limitarsi a valutare nella motivazione della sentenza la sola gravita del fatto, ma deve congruamente valutare, facendone espresso riferimento nella motivazione, anche l'altro elemento indicato nell'art 133 cod pen, cioe la personalita dell'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)