Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
Testo in vigore al
Art. 7 Art. 20 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 1 secondo comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922
1. Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonche' per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli articoli 873 del Codice di commercio e 94 del Codice di procedura civile.
Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di un'Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo.
2. L'appello dalle sentenze dei pretori e dalle sentenze dei tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, e' proposto rispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate.
Art. 8 Art. 1 R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107 - N. 12 del 1925, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 607 - N. 891
1. La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sovrattasse, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l'Amministrazione dello Stato, al tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa o la sovrattassa controversa.
Art. 9 Art. 22 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
1. La incompetenza in rapporto agli articoli 6, primo comma, 7, secondo comma, e 8 puo' essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorita' giudiziaria deve pronunciarla anche di ufficio.
Art. 10 Art. 23 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
1. Nei giudizi nei quali e' parte un'Amministrazione dello Stato la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio a senso del primo capoverso dell'art. 544 del Codice di procedura civile, rimanda la causa ad altra autorita' giudiziaria con sede in luogo ove ha pure sede un ufficio dell'Avvocatura dello Stato.
Capo III. Citazione in giudizio delle Amministrazioni dello Stato ed altre notificazioni alle stesse.
Art. 11 Art. 138 Codice procedura civile; art. 25 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 1 secondo comma R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107 - N. 12 del 1925, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 607 - n. 891
1. Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente.
2. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
3. Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio.13
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1958, N. 260
Titolo II. Avvocatura dello stato.
Capo I. Funzioni dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 13
1. L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi; esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate; esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni; prepara contratti e suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia di litigio.
Art. 14 Art. 14 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303
1. L'Avvocatura dello Stato corrisponde direttamente con le Amministrazioni dello Stato, alle quali richiede tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle sue attribuzioni.
Art. 15 Art. 13 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 16 maggio 1872, n. 826; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60
1. L'avvocato generale dello Stato fa tutte le proposte per le nomine e per ogni altro provvedimento riguardante il personale dell'Avvocatura dello Stato; vigila l'andamento del servizio; sovraintende alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi con generali istruzioni e speciali norme direttive; risolve le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e gli uffici amministrativi.
2. L'avvocato generale riferisce al Capo del Governo sull'andamento dei lavori dell'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni.
Art. 16
1. Il vice avvocato generale dello Stato coadiuva l'avvocato generale e lo supplisce in caso di impedimento od assenza.
Capo II. Uffici dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 17 Art. 2 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60
1. Gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e sono posti, sotto la immediata direzione dell'avvocato generale.
Art. 18 Art. 3 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 2 R. decreto 20 novembre 1930, n. 1483 - N. 1804; art. 1 R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621 - N. 2251
1. L'Avvocatura dello Stato e' costituita dall'Avvocatura generale con sede in Roma e dalle Avvocature distrettuali.
2. Le Avvocature distrettuali dello Stato sono in numero di diciannove con sede in Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Torino, Trieste e Venezia.
3. Nella circoscrizione della Corte di appello di Roma le attribuzioni dell'Avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato.
4. Per la consulenza legale e la difesa delle cause dello Stato in Tripolitania ed in Cirenaica e' istituito un ufficio di Avvocatura dello Stato in Tripoli, con una sede distaccata a Bengasi.
Art. 19 Art. 3 testo unico approvato con R. decreto 21 novembre 1913, n. 1303; art. 8 decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con la legge 15 ottobre 1923, n. 2293; articoli 6 e 12 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
1. L'Avvocatura generale dello Stato e' costituita dall'avvocato generale dello Stato, dal vice avvocato generale dello Stato, dai sostituti avvocati generali dello Stato, dal segretario generale della Avvocatura dello Stato, da vice avvocati dello Stato e da sostituti avvocati dello Stato.
2. Ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato e' costituita da un avvocato distrettuale dello Stato, da vice avvocati dello Stato e da sostituti avvocati dello Stato.
3. Dell'Avvocatura generale dello Stato e di ciascuna delle Avvocature distrettuali fanno anche parte procuratori ed aggiunti di procura, i quali possono assumere la rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'art. 1.
4. Le attribuzioni dell'Avvocatura generale dello Stato e quelle delle Avvocature distrettuali sono determinate dal regolamento.
Art. 20 Art. 13 decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con legge 15 ottobre 1923, n. 2293; art. 3 R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1810, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 - N. 786
1. Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato e' specialmente incaricato di sovraintendere agli affari amministrativi e di carattere riservato.
2. In caso di assenza o di impedimento del segretario generale, l'avvocato generale dello Stato incarica un altro avvocato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
Art. 21 Articoli 18 e 19 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 26 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, art. 35 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13 - N. 92, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898 - N. 1206
1. L'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei giudizi da esse rispettivamente trattati, per ripartirle fra i propri funzionari secondo le norme dell'apposito regolamento da approvare con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro per le finanze.
2. Le competenze di avvocato e di procuratore per la difesa e la rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono riscosse in confronto della controparte quando siano state poste a suo carico per effetto di sentenza, rinunzia o transazione. La ripartizione non ha luogo se non dopo che i titoli in base ai quali furono riscosse siano divenuti irrevocabili, le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunzie per accettazione e le transazioni per approvazione.
3. Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara' corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalita' stabilite dal regolamento, la meta' delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente, sara' corrisposta dall'Erario la meta' della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione.
Capo III. Personale dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 22 Art. 5 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; articoli 4 e 5 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, articolo 3 decreto 20 novembre 1930, n. 1483 - N. 1804
1. Il ruolo, i titoli e i gradi del personale della Avvocatura dello Stato sono stabiliti in conformita' della tabella A allegata al presente testo unico.
2. Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono determinati in conformita' del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e tabelle relative e delle successive modificazioni.
Art. 23 Art. 6 primo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303
1. Gli avvocati dello Stato sono equiparati ai magistrati dell'Ordine giudiziario in conformita' della tabella B annessa al presente testo unico.
Art. 24 Art. 9 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 3 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828
1. I funzionari dell'Avvocatura dello Stato non possono occupare altri pubblici impieghi, ne' esercitare la mercatura o altra professione, ne', senza l'autorizzazione dell'avvocato generale dello Stato, assumere incarichi retribuiti di qualsiasi genere.
2. Presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato puo' essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.
3. La pratica non da' alcun titolo per l'ammissione nelle carriere dell'Avvocatura dello Stato e non puo' durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per la iscrizione negli albi professionali.
Art. 25 Art. 4 primo e secondo comma R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 8 decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con la legge 15 ottobre 1923, n. 2293
1. E' istituita una Commissione permanente per il personale Dell'Avvocatura dello Stato, composta dall'avvocato generale dello Stato che la presiede, dal vice avvocato generale dello Stato e dai tre sostituti avvocati generali piu' anziani.
2. Quando si debba procedere alle nomine in conformita' del l'art. 31 del presente testo unico fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, designato dal Ministro per la grazia e giustizia.
3. Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nella Commissione come segretario ed ha voto consultivo.
Art. 26 Art. 4 secondo e terzo comma R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 8 ultimo comma decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con la legge 15 ottobre 1923, n. 2293; art. 3 R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n 1810, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 - N. 786
1. In caso di assenza o di impedimento dell'avvocato generale dello Stato la Commissione del personale e' presieduta dal vice avvocato generale dello Stato. Per la validita' delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' di voti avra' la prevalenza quello del presidente.
2. In caso di assenza od impedimento del segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, l'avvocato generale incarica di esercitarne temporaneamente le funzioni uno degli avvocati dipendenti, il quale interviene nella Commissione come segretario, ma senza voto consultivo.
3. Le funzioni della Commissione in ordine alle nomine, promozioni ed ai provvedimenti disciplinari, sono determinate dal regolamento.
Art. 27 Art. 7 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303
1. I posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe sono conferiti in seguito a concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi: i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario o a pretore; i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto quattro anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe; gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni; i funzionari del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.
2. Per l'ammissione al concorso occorre non aver oltrepassato l'eta' di trentacinque anni, fatta eccezione per i magistrati e per i funzionari del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti.