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Sez. 2, Sentenza n. 830 del 14/03/1968 (Rv. 332121 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - IN GENERE - RAPPORTI TRA PROPRIETARIO E PA - RAPPORTI TRA PRIVATI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332121-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - IN GENERE - RAPPORTI TRA PROPRIETARIO E PA - RAPPORTI TRA PRIVATI - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 31 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150, nei centri abitati, lo jus aedificandi costituisce un diritto affievolito, che puo essere legittimante esercitato solo a seguito e nei limiti di una valida autorizzazione amministrativa. La situazione di affievolimento della facultas aedificandi riguarda, tuttavia, la posizione dell'interessato nei confronti della pa, mentre nei confronti di ogni privato il proprietario gode pur sempre di un diritto assoluto che lo legittima all'esplicazione e all'espansione piena di ogni facolta propria del diritto stesso, ivi compresa la facultas aedificandi, col solo limite del rispetto dei diritti soggettivi altrui ed, in particolare, di quelli dei proprietari confinanti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)