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Sez. 3, Sentenza n. 3455 del 08/11/1974 (Rv. 371971 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - DECLARATORIA D'INCOMPETENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IMPLICITO RIGETTO DELL'ECCEZIONE - RECLAMO AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROPONIBILITA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371971-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - DECLARATORIA D'INCOMPETENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IMPLICITO RIGETTO DELL'ECCEZIONE - RECLAMO AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROPONIBILITA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La pronuncia con cui il pretore, quale giudice dell'esecuzione, nel dichiarare la propria incompetenza per valore a conoscere dell'opposizione all'esecuzione, respinge implicitamente l'eccezione di Estinzione del processo esecutivo fatta valere con lo stesso atto di opposizione, non e impugnabile per Cassazione, ma e suscettibile di reclamo allo stesso giudice a norma dell'art 630, terzo comma, cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)