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Sez. 1, Sentenza n. 6688 del 05/02/1979 Ud. (dep. 20/07/1979) Rv. 142610 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - ASSUNZIONE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - OPERATIVITA - RISPETTO DEI LIMITI DERIVANTI DALLE REGOLE CIRCA LA SCELTA E L'ASSUNZIONE DELLE PROVE - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142610-01

PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - ASSUNZIONE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - OPERATIVITA - RISPETTO DEI LIMITI DERIVANTI DALLE REGOLE CIRCA LA SCELTA E L'ASSUNZIONE DELLE PROVE - NECESSITA - FATTISPECIE.*

Il principio del libero convincimento, che opera nella fase valutativa-decisionale, essendo espressione del superamento delle prove legali, significa libero apprezzamento delle risultanze probatorie acquisite nel rispetto della legge, posto che l'anzidetto principio non puo mai sovrapporsi alle regole normative circa la scelta e l'assunzione delle prove. (nella specie si e pure precisato che qualunque elemento formato al di fuori delle regole che vincolano il giudice nella scelta e nella assunzione delle prove e da considerare contra legem e dunque privo di ogni valore).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 308, Cod. Proc. Pen. art. 461, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)