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Sez. 1, Sentenza n. 2878 del 29/10/1963 (Rv. 264462 - 01)

PERSONA (DIRITTI DELLA) - IMMAGINE - RIPRODUZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1963-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264462-01

PERSONA (DIRITTI DELLA) - IMMAGINE - RIPRODUZIONE - CONDIZIONI.*

Nonostante il generico divieto di riproduzione dell'immagine senza consenso della persona ritratta, previsto dall'art 96 della legge 22 aprile 1941 n 633 sulla protezione del diritto di autore, per il primo comma del successivo art 97, non occorre, per legittimare la riproduzione, il consenso delle persone ritratte quando la riproduzione collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Peraltro, per il successivo comma dello stesso articolo, il ritratto non puo essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta. Di conseguenza, nel caso di riproduzione di un'immagine collegata con un avvenimento di interesse pubblico, quale una sfilata di moda, non puo ritenersi vietata la riproduzione dell'immagine affermandosi che manchi il consenso e che il contenuto sia di per se offensivo all'onore, al decoro o alla reputazione della persona ritratta, senza che sia condotta una particolare indagine sulla sussistenza di un consenso anche implicito.*

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)