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Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 25/09/1972 (Rv. 360482 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - OBBLIGO DI CONFUTAZIONE SPECIFICA DELLE CONSULENZE DI PARTE - INSUSSISTENZA - RIGETTO IMPLICITO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1972-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360482-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - OBBLIGO DI CONFUTAZIONE SPECIFICA DELLE CONSULENZE DI PARTE - INSUSSISTENZA - RIGETTO IMPLICITO - SUFFICIENZA.*

Non esiste un Obbligo del giudice di merito di confutare specificamente le allegazioni difensive contenute nelle consulenze di parti, qualora possa ritenersi che esse siano state respinte sulla base degli altri argomenti posti a sostegno della decisione e dei rilievi del consulente tecnico di ufficio. (Conf 1289'71, mass n 351475).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)