Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003 (Rv. 568855 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Risarcimento del danno biologico - Criterio equitativo - Utilizzabilità - Valore medio del punto di invalidità - Utilizzabilità - Limiti - Adeguamento alle circostanze del caso concreto - necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Ai fini del risarcimento del danno biologico, anche a seguito del nuovo inquadramento della tutela del diritto all'integrità psicofisica della persona nell'ambito del combinato disposto degli artt. 2059 cod.civ. e 32 Cost., i criteri di liquidazione del danno non mutano, ed in particolare rimane ferma la necessità di far riferimento al criterio equitativo, che va esercitato tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e specificamente, quali elemento di riferimento pertinenti, della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti dell'età, dell'attività espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato.In quest'ambito può essere adottato, come parametro di riferimento, il valore medio del punto di invalidità, purché esso sia adeguato alle peculiarità del caso concreto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)