Sez. 3, Sentenza n. 4966 del 02/08/1986 (Rv. 447646 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - IN GENERE - BENI ESCLUSI - FRUTTI - OGGETTO DI COMUNIONE - DIRITTO DEI CREDITORI DELLO ALTRO CONIUGE DI SOTTOPORLI AD ESECUZIONE FORZATA - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - IN GENERE - BENI ESCLUSI - FRUTTI - OGGETTO DI COMUNIONE - DIRITTO DEI CREDITORI DELLO ALTRO CONIUGE DI SOTTOPORLI AD ESECUZIONE FORZATA - CONDIZIONI.*
I frutti un bene che si sottragga al regime di comunione legale tra coniugi, come quello che sia pervenuto ad uno dei coniugi per effetto di successione (art. 179 primo comma lett. B cod. civ.), costituiscono oggetto di comunione, e possono di conseguenza essere aggrediti dal creditore dell'altro coniuge ai sensi e nei limiti fissati dall'art. 189 secondo comma cod. civ., alla duplice condizione che si verifichi lo scioglimento della comunione stessa, a seguito del dissolversi della convivenza coniugale, e che tali frutti, percepiti dal titolare durante la convivenza, non siano stati consumati al momento di detto scioglimento (cosiddetta comunione "de residuo", a norma dell'art. 177 lett. B cod. civ.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)