Sez. 1, Sentenza n. 2910 del 15/02/2016 (Rv. 638554 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Domanda di nullità integrale del contratto - Rilievo officioso della nullità parziale - Declaratoria con sentenza - Necessità di espressa domanda, anche in appello - Omissione - Rigetto della domanda di nullità totale - Formazione del giudicato sulla nullità parziale anche se non dedotta - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio, anche in sede di gravame, la sua nullità solo parziale, ma non può dichiararla in sentenza ove le parti, all'esito di tale indicazione, omettano di proporre, anche, per la prima volta, con l'appello, un'espressa, corrispondente domanda di verificazione, mancando la quale, l'accertamento contenuto nella sentenza che rigetta la domanda di nullità totale è idoneo a produrre l'effetto di un giudicato preclusivo anche con riguardo alla nullità parziale. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, la quale, a fronte di un'originaria domanda di nullità del contratto di conto corrente bancario, per difetto di forma ed illiceità delle clausole di determinazione degli interessi passivi e di capitalizzazione trimestrale, aveva ritenuto inammissibile, stante il divieto dei "nova", la domanda, proposta per la prima volta in appello, di nullità parziale del medesimo contratto in relazione alla clausola di commissione di massimo scoperto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 2 bis com. 2, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)