Sez. 1, Sentenza n. 4262 del 06/10/1977 (Rv. 387893 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - IN GENERE - DISCIPLINA DEL DL 27 AGOSTO 1970 N 621 - MANCATA CONVERSIONE - LEGGE N 1035 DEL 1970 - RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITA E DEGLI EFFETTI DEI RAPPORTI RELATIVI AL DL DEL 1970 N 621 - AMBITO DI APPLICABILITA - CONSEGUENZE - IMPOSTA UNA TANTUM SULLE GIACENZE DI SPIRITI - SCORTE ESISTENTI NEL RELATIVO PERIODO - APPLICABILITA DELL'IMPOSTA - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRRILEVANZA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 41 E 53 COST - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - IN GENERE - DISCIPLINA DEL DL 27 AGOSTO 1970 N 621 - MANCATA CONVERSIONE - LEGGE N 1035 DEL 1970 - RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITA E DEGLI EFFETTI DEI RAPPORTI RELATIVI AL DL DEL 1970 N 621 - AMBITO DI APPLICABILITA - CONSEGUENZE - IMPOSTA UNA TANTUM SULLE GIACENZE DI SPIRITI - SCORTE ESISTENTI NEL RELATIVO PERIODO - APPLICABILITA DELL'IMPOSTA - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRRILEVANZA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 41 E 53 COST - INSUSSISTENZA.*
In tema di misure fiscali previste dal DL 27 agosto 1970 n 621, recante norme sul riequilibrio della situazione economica congiunturale, la legge 18 dicembre 1970 n 1035 (articolo unico), la quale, emanata in applicazione dell'art 77 della Costituzione, riconosce validita ed efficacia 'ai rapporti sorti ed agli Atti e provvedimenti adottatì sotto l'impero del decreto medesimo, a seguito della sua caducazione per mancata conversione, opera con riferimento a tutti i rapporti che abbiano avuto inizio durante il periodo di vigenza del decreto non convertito, ancorche non esauriti nel periodo stesso. Pertanto, con riguardo all'imposta una tantum sulle giacenze di spiriti, istituita dall'art 11 del decreto n 621 del 1970 a carico di chiunque detenga prodotti alcoolici, la legge n 1035 del 1970 legittima l'applicazione dell'imposta medesima per scorte di merci che siano venute materialmente ad esistere nel periodo menzionato, in quanto cio configura momento costitutivo del rapporto tributario, mentre rimane irrilevante, al fine indicato, che solo in epoca successiva si verifichi l'accertamento e la richiesta di pagamento del correlativo debito. Tali principi manifestamente non si pongono in contrasto con i precetti di cui agli artt 3, 41 e 53 della Costituzione, perche, traducendosi in una imposizione fiscale sulla mera disponibilita di una determinata ricchezza, non introducono disparita di trattamento, a secondo dei diversi titoli della disponibilita medesima, e si ricollegano ad una capacita contributiva attuale dei detentori di giacenze di spiriti.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 53, Costituzione art. 77, Decreto Legge 27/08/1970 num. 621 art. 11, Legge 18/12/1970 num. 1035 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)