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Sez. 3 - , Sentenza n. 37351 del 12/03/2019 Ud. (dep. 09/09/2019) Rv. 276888 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), legge 30 dicembre 2008, n. 210 - Abbandono di una carcassa di un autovettura bruciata - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276888-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Integra il reato previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.l. 6 novembre 2008, n. 172, conv. con modif. in legge 30 dicembre 2008, n. 210, l'abbandono di una carcassa di autovettura incendiata. (In motivazione la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio della Corte di appello che aveva desunto la natura di rifiuto pericoloso del veicolo dalle modalità dell'abbandono che presupponeva l'assenza dell'adozione di precauzioni, come quella dell'eliminazione dei liquidi, per evitare danni all'ambiente, aggiungendo che un'autovettura bruciata costituisce comunque un rifiuto pericoloso, perché le vernici che la ricoprono, se incendiate, divengono nocive).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2008 num. 210 art. 6 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)