Sez. 6, Ordinanza n. 2023 del 02/06/1998 Cc. (dep. 28/07/1998) Rv. 212229 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Reiezione della richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero in punto di pena con rinunzia agli altri motivi - Necessità di una ordinanza di reiezione - Esclusione - Ordine di prosecuzione del dibattimento - Sufficienza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - IN GENERE
Qualora il giudice dell'appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero in punto di pena con rinunzia agli altri motivi, ai sensi degli artt. 599, comma quarto, e 602, comma secondo, cod. proc. pen., non è necessaria l'adozione di un provvedimento decisorio del collegio di esplicitazione della reiezione della richiesta, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento per portare a conoscenza delle parti che la rinunzia agli altri motivi deve intendersi caducata, onde ben possono sostenerli in prosieguo e nella discussione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 602 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)