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Sez. 5, Sentenza n. 38835 del 23/10/2002 Ud. (dep. 20/11/2002) Rv. 225398 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per dissipazione - Bancarotta semplice mediante operazioni di manifesta imprudenza - Rapporti tra le fattispecie.
Stato
decisa il 2002-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225398-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

L'ipotesi di bancarotta fraudolenta per dissipazione si differenzia dalla fattispecie della consumazione di una notevole parte del patrimonio dell'imprenditore per effetto di operazioni manifestamente imprudenti, punita a titolo di bancarotta semplice, sia sul piano soggettivo, in quanto esige la coscienza e la volontà dell'agente di diminuire detto patrimonio per scopi del tutto estranei all'impresa, sia sul piano oggettivo, in quanto l'operazione fraudolenta è priva del pur minimo profilo di coerenza con le esigenze dell'impresa stessa. Ne consegue che il giudice può ritenere integrata "a fortiori" l'ipotesi di bancarotta semplice, qualora non sia raggiunta la prova del dolo tipico della dissipazione, anche nel caso di atti di gestione del tutto estranei alle esigenze di conduzione dell'impresa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 217 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)