Sez. L, Sentenza n. 19274 del 08/09/2006 (Rv. 592893 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Categorie di inquadramento - Accordo collettivo nazionale - Inserimento nel decreto presidenziale - Necessità - Atto di normazione secondaria - Conseguenze - Interpretazione del giudice del merito - Censurabilità in Cassazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Esame esegetico diretto da parte della Corte di Cassazione ex art. 12 disp. prel. cod. civ. - Ammissibilità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dagli enti locali, le categorie di inquadramento sono previste da un accordo (accordo 29 aprile 1983) reso esecutivo da un decreto del Presidente della Repubblica (d.P.R. 23 giugno 1983 n. 347), le cui clausole, siccome acquistano efficacia soltanto con l'inserimento nel decreto presidenziale, hanno natura giuridica regolamentare, con la conseguenza che l'interpretazione data dal giudice del merito agli anzidetti accordi può essere denunciata in sede di legittimità a norma dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e che la Corte regolatrice può sottoporre a diretto esame esegetico le relative norme in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile per l'interpretazione delle leggi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, DPR 23/06/1983 num. 347, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)