Sez. 1, Ordinanza n. 799 del 27/04/1973 Cc. (dep. 05/12/1973) Rv. 125650 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA SOCIALE - ATTUALITA AL MOMENTO DEL GIUDIZIO - NECESSITA - ELEMENTI SINTOMATICI - ATTUALITA - NECESSITA ESCLUSA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA SOCIALE - ATTUALITA AL MOMENTO DEL GIUDIZIO - NECESSITA - ELEMENTI SINTOMATICI - ATTUALITA - NECESSITA ESCLUSA.*
Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosita, intesa quale colpa per la condotta della vita e non per uno o piu fatti singoli, dev'essere attualmente sussistente al momento della formulazione del relativo giudizio; per contro, gli elementi sintomatici o rivelatori della pericolosita, sono necessariamente pregressi rispetto all'epoca in cui il detto giudizio viene formulato. Ne deriva che il requisito dell'attualita vale per l'estremo della pericolosita, mentre non e affatto richiesto per gli elementi sintomatici della stessa. *
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)