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Sez. 1, Sentenza n. 2269 del 24/02/1993 (Rv. 481075 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Impugnazione - In genere (provvedimenti in pendenza del giudizio) | Per difetto di veridicità - Presupposto - Sopravvenienza di elementi di conoscenza nuovi - Esclusione - Configurabilità come revoca - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481075-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Impugnazione - In genere (provvedimenti in pendenza del giudizio)

L'impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, per difetto di veridicità, da parte del suo autore a norma dell'art. 263 cod. civ., ancorché non richieda la sopravvenienza di elementi di conoscenza nuovi rispetto a quelli noti al momento del riconoscimento, non ne costituisce una revoca, di cui l'art. 256 cod. civ. sancisce il divieto, poiché l'autore che impugna il riconoscimento, è tenuto alla giudiziale dimostrazione della non rispondenza del riconoscimento al vero.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 256, Cod. Civ. art. 263 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)