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Sez. 1, Sentenza n. 2410 del 07/03/1991 (Rv. 471178 - 01)

Avvocatura dello Stato - Rappresentanza e difesa facoltativa di enti pubblici - E.R.S.A.P. | Conferimento "ex lege" del patrocinio all'Avvocatura dello Stato - Limiti - Necessità di delibera dell'Ente - Esclusione - Attribuzione dello "Jus postulandi" ad un avvocato del foro libero - Delibera dell'Ente - Necessità.
Stato
decisa il 1991-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471178-01

Avvocatura dello Stato - Rappresentanza e difesa facoltativa di enti pubblici - E.R.S.A.P.

A seguito dell'autorizzazione conferita con d.P.R. n. 873 del 1978, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore dell'E.R.S.A.P. resta assoggettato alle innovazioni introdotte dall'art. 11 della legge n. 103 del 1979 (modificativo dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933), in tema di estensione agli enti regionali delle regole dettate per la rappresentanza e difesa delle amministrazioni sottoposte a tutela o vigilanza dello Stato e, pertanto, salvi i casi di conflitto con lo Stato o le Regioni, compete "ex lege", senza che si richieda un'apposita deliberazione dell'ente medesimo (necessaria solo per derogare alla norma, attribuendo lo "jus postulandi" ad un avvocato del foro libero).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, DPR 06/10/1978 num. 873 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)