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Codice Penale

Testo in vigore al

Art. 684 Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

1. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, e' punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila.

Art. 685 Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

1. Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila.

§ 2. Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza

Art. 686 Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

1. Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila.141

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorita', fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

3. E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' illecitamente esercitata. Se l'attivita' e' svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni e' disposta altresi' la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.

4. Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 687 Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita

1. Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne e' permessa la vendita, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.90

Art. 688 Ubriachezza

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' colto in stato di manifesta ubriachezza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

2. La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto e' commesso da chi ha gia' riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumita' individuale.186

3. La pena e' aumentata se la ubriachezza e' abituale.

Art. 689 Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

1. L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno.

2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

3. Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi.

4. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata.

5. La condanna importa la sospensione dall'esercizio.

Art. 690 Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a tremila.

Art. 691 Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

1. Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

2. Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.

§ 3. Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica

Art. 692 Detenzione di misure e pesi illegali

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, e in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205.

Art. 694 Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte

1. Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorita' entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsita' o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.90

§ 4. Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumita' individuale

Art. 695 Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila.3396125233

2. Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.39

Art. 696 Vendita ambulante di armi

1. Chiunque esercita la vendita ambulante di armi e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila.3396125233

Art. 697 Detenzione abusiva di armi

1. Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorita', quando la denuncia e' richiesta, e' punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

2. Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorita', e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.3396125233

Art. 698 Omessa consegna di armi

1. Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, e' punito con l'arresto non inferiore a tre mesi o con l'ammenda non inferiore a lire mille.3396125233

Art. 699 Porto abusivo di armi

1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', quando la licenza e' richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, e' punito con l'arresto fino a sei mesi.

2. Soggiace all'arresto da sei mesi a un anno chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza.

3. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti e' commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.3396125233

Art. 700 Circostanze aggravanti

1. Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena e' aumentata qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680.

Art. 701 Misura di sicurezza

1. Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.

Art. 703 Accensioni ed esplosioni pericolose

1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.

2. Se il fatto e' commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena e' dell'arresto fino a un mese.

Art. 704 Armi

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:

  1. 1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585;

  2. 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.