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Sez. 1, Sentenza n. 22441 del 22/10/2009 (Rv. 610616 - 01)

DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO | Occupazione anticipata di zona demaniale - Realizzazione di opere inamovibili - Mancato rilascio della concessione - Conseguenze - Rimozione delle opere - Facoltà dell'occupante - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610616-01

DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO

In tema di uso di beni del demanio marittimo, il privato che sia stato autorizzato dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 cod. nav., all'occupazione anticipata di area demaniale prima del rilascio della concessione, non può, quando la stessa sia negata, rimuovere le opere inamovibili nel frattempo realizzate (nella specie capannoni con struttura metallica ancorati su basi in cemento), in quanto la norma, pur non disciplinando espressamente la sorte delle opere inamovibili, prevede - a differenza di quanto disposto dall'art. 49 per la diversa ipotesi di realizzazione successiva al provvedimento concessorio - che l'occupazione è ad esclusivo rischio e pericolo dell'occupante (comma 1), il quale, se la concessione è negata, "deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato" (comma 2).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 38, Cod. Navig. art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)