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Sez. 2, Sentenza n. 11599 del 28/04/2026 (Rv. 677930-02)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI | Comunione legale tra coniugi - Acquisto di immobile da uno dei coniugi successivamente al matrimonio - Compravendita a cui l’altro coniuge participa come proprietario venditore - Esclusione dalla comunione - Condizioni - Dichiarazione circa la natura personale dell’acquisto, ex art. 179 c.c., primo comma, lett. c), d), f) - Dichiarazione del coniuge venditore, non acquirente, ex art. 179, comma 2, c.c. - Necessità - Dichiarazione del coniuge venditore, non acquirente, ex art. 179, comma 2, c.c. - Non sufficienza - Condizioni. FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ESCLUSIONI - BENI PERSONALI - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677930-02

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI

In costanza di comunione legale tra coniugi, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno di essi, consistente in una compravendita a cui l'altro partecipi in qualità di comproprietario venditore, affinché il bene sia escluso dalla comunione ex art. 179 c.c., è necessario che l'atto rechi sia la dichiarazione del coniuge acquirente circa la natura personale dell'acquisto ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. c), d), f), sia la dichiarazione del coniuge (co-venditore) non acquirente, resa ai sensi dell'art. 179 comma 2 c.c., dovendo quest'ultima ritenersi condizione necessaria, ma non sufficiente, per escludere dalla comunione il bene medesimo, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale dell'acquisto (richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura), ma anche l'effettiva sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dall'art. 179, comma 1, lett. c), d), f), c.c.

Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 179 com. 2, Cod. Civ. art. 179 com. 1 lett. C, Cod. Civ. art. 179 com. 1 lett. D, Cod. Civ. art. 179 com. 1 lett. F

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)