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Sez. 5, Sentenza n. 15170 del 15/02/2016 Ud. (dep. 12/04/2016) Rv. 266398 - 01

SPORT | Lesioni personali in ambito sportivo - Causa di giustificazione non codificata del rischio consentito - Ambito di applicazione - Manifestazioni folkloristiche - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266398-01

SPORT

La cd. scriminante del rischio consentito è operativa nell'ambito delle competizioni sportive, che si svolgono secondo regole stabilite dagli organismi di categoria - se ed in quanto quelle regole vengono rispettate - e ricevono protezione statuale in considerazione dei benefici che la pratica sportiva è suscettibile di arrecare a coloro che la praticano; la scriminante non opera invece nell'ambito di manifestazioni, più o meno folkloristiche, imperniate su comportamenti violenti che mettono a rischio l'incolumità dei partecipanti e degli spettatori. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato la sussistenza della scriminante in una fattispecie di "tradizionale" partita di calcio svolta in orario notturno, all'interno di piazza cittadina, sfornita di qualsiasi regola di gioco e di riguardo nei confronti dei giocatori e degli spettatori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)