Sez. 1, Sentenza n. 17033 del 23/06/2008 (Rv. 604029 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Riduzione del capitale al di sotto del limite legale - Scioglimento della società - Divieto di compiere nuove operazioni - Violazione - Danni - Liquidazione - Criteri.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Nel caso in cui l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società trovi fondamento nella violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall'art. 2447 cod. civ., non è giustificata, in mancanza di uno specifico accertamento in proposito, la liquidazione del danno in misura pari alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2449, Cod. Civ. art. 2484, Cod. Civ. art. 2486
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)