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Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

Testo in vigore al

Art. 233 Mercato di voto

1. Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

3. La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.

Art. 234 Esercizio abusivo di attivita' commerciale

1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Art. 235 Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari

1. Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

2. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.

Capo III. Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa .

Art. 236 Concordato preventivo e amministrazione controllata

1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, siasi attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

2. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

  1. 1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';

  2. 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;

  3. 3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;

  4. 4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.48

Art. 236-bis Falso in attestazioni e relazioni

1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

2. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'.

Art. 237 Liquidazione coatta amministrativa

1. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 e' equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.

Capo IV. Disposizioni di procedura

Art. 238 Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento

1. Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.

2. E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e gia' esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

Art. 240 Costituzione di parte civile

1. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

Art. 241 Riabilitazione

1. La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi e' condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.

Titolo VII. Disposizioni transitorie

Art. 242 Disposizione generale

1. Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle leggi anteriori.

2. Tuttavia le forme del procedimento stabilite dal presente decreto si applicano anche alle procedure di fallimento in corso, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

3. Conservano in ogni caso la loro efficacia gli atti anteriormente compiuti, se erano validi secondo le norme anteriori.

Art. 243 Rappresentante degli eredi

1. Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall'art. 12, comma secondo, deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 244 Sentenza dichiarativa di fallimento

1. Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle leggi anteriori.

2. Il gravame contro il provvedimento che respinge la istanza di fallimento e' regolato dalle nuove disposizioni, sempreche' la causa relativa non sia stata gia' assegnata a sentenza.

Art. 245 Deposito delle somme riscosse

1. Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformita' alle disposizioni dell'art. 34 per i depositi di somme effettuati anteriormente alla predetta data.

Art. 246 Provvedimenti del giudice delegato

1. I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, sempreche' le cause relative non siano gia' state assegnate a sentenza.

Art. 247 Delegazione dei creditori

1. Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori gia' costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o piu' membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.

Art. 248 Esercizio provvisorio

1. Le disposizioni dell'art. 90 si applicano anche all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 249 Giudizi di retrodatazione

1. Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva l'osservanza dell'art. 265.

Art. 250 Accertamento del passivo

1. Il procedimento per l'accertamento del passivo, quando il verbale di verificazione dei crediti e' stato chiuso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, prosegue secondo le norme anteriori.

2. Per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle domande di rivendicazione, di separazione o di restituzione di cose mobili si applicano le disposizioni anteriori.

Art. 251 Domande tardive e istanze di revocazione

1. Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono gia' state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli articoli 101 e 102.

Art. 252 Liquidazione dell'attivo

1. Se prima della entrata in vigore del presente decreto e' stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.