Sez. 5, Sentenza n. 16690 del 09/08/2016 (Rv. 640842 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Motivo di ricorso fondato su deduzione di "error in procedendo" per violazione dell'art. 112 c.p.c. - Quesito di diritto - Idoneità - Requisiti di completezza - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Il motivo di ricorso per cassazione, soggetto al d.lgs. n. 40 del 2006, deve in ogni caso concludersi con la formulazione di un quesito di diritto idoneo, tale da integrare il punto di congiunzione tra l'enunciazione del principio giuridico generale richiamato e la soluzione del caso specifico, anche quando un "error in procedendo" sia dedotto in rapporto alla affermata violazione dell'art. 112 c.p.c.., non essendovi spazio, in base al testo dell'art. 366-bis c.p.c., per ipotizzare una distinzione tra i motivi d'impugnazione associati a vizi di attività a seconda che comportino, o no, la soluzione di questioni interpretative di norme processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. BI
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)