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Sez. 3 - , Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021 (Rv. 662500 - 03)

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | “Eventus damni” - Accertamento - Valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore - Necessità - Esclusione - Possibile infruttuosità dell'esecuzione - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662500-03

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. (La S.C. ha cassato la sentenza impugnata che erroneamente aveva affermato l'insussistenza dell'"eventus damni", ritenendo, nella specie, in ragione della modesta entità del credito, che l'azione revocatoria non avrebbe potuto assolvere la sua funzione di garanzia patrimoniale immobiliare a vantaggio del concessionario della riscossione dei tributi, in assenza del necessario importo minimo di € 20 mila per procedere all'iscrizione dell'ipoteca, ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973).

Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 76, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)