Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali
Testo in vigore al
Art. 11 Il Collegio dei sindaci
1. Il Collegio dei sindaci e' composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:
1) un membro effettivo ed uno supplente, con funzione di presidente, in rappresentanza della Corte dei conti;
2) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da designarsi tra i funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di Sezione o equivalente;
3) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;
4) due membri effettivi e due supplenti, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, da eleggersi dal Comitato dei delegati, con esclusione dei delegati stessi e dei membri del Consiglio di amministrazione.
2. Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
3. Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci preventivi o consuntivi annuali sui quali formula, in apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni; interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione e assiste il presidente della Cassa nelle operazioni di scrutinio dei risultati elettorali di cui all'articolo 5; svolge le sue funzioni in conformita' con le disposizioni del Codice civile, in quanto applicabili.
4. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Titolo III. Dei trattamenti previdenziali e assistenziali e dei contributi
Capo I. Del trattamento di previdenza
Art. 12 Prestazioni previdenziali
1. Il trattamento previdenziale della Cassa consiste nella liquidazione di pensioni di vecchiaia, di pensioni di invalidita', di pensioni ai superstiti e di indennita' una tantum nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.
Art. 13 Pensione di vecchiaia
1. La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e versato per almeno venti anni il contributo personale per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti alla Cassa.
Art. 14 Pensione di invalidita
1. La pensione di invalidita' spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacita' all'esercizio della sua professione e purche' ricorra una delle seguenti condizioni:
a) dieci anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa;
b) cinque anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, con non meno di due anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensionamento.
2. La pensione di invalidita' non e' cumulabile con la pensione di vecchiaia.
Art. 15 Accertamento dello stato di invalidita
1. Lo stato di invalidita' assoluta e permanente dello iscritto e' accertato dalla Cassa.
2. In caso di contestazione l'accertamento dello stato di invalidita' e' deferito ad una giuria di tre medici, uno dei quali nominato dalla Giunta esecutiva della Cassa, uno dall'iscritto ed il terzo d'accordo tra i primi due.
3. In mancanza d'accordo, il terzo sanitario e' nominato dal medico provinciale competente per il territorio del Collegio dei geometri cui appartiene l'iscritto.
4. La giuria si riunisce nella localita' ove risiede il Collegio dei geometri cui appartiene l'iscritto e decide in via definitiva.
5. Ciascuna parte sostiene le spese per il sanitario che la rappresenta; le spese per il terzo sanitario e per il lavoro della giuria sono a carico della Cassa nel caso di riconoscimento dell'invalidita' e a carico del richiedente in caso contrario.
6. Per un periodo di dieci anni dalla data di liquidazione della pensione di invalidita', la Cassa puo' accertare in qualunque momento per mezzo di sanitari di sua fiducia la permanenza delle condizioni di invalidita' del pensionato.
7. La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilita' totale ed e' sospesa nei confronti del pensionato che rifiuti di sottoporsi alle revisioni suddette.
Art. 16 Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidita
1. La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidita' e' di lire 780 mila annue.1
2. Nei confronti dell'iscritto che si sia avvalso della facolta' prevista al primo comma del successivo articolo 27, la misura della pensione annua e' ridotta nella proporzione esistente tra importo dei contributi versati, compresi quelli di importo ridotto, e importo dei contributi interi teoricamente corrispondenti all'anzianita' contributiva dell'iscritto.
3. La misura della pensione annua e' aumentata di una quota pari al 10 per cento dell'ammontare eventualmente accreditato a favore dell'iscritto per effetto del successivo articolo 30.
4. La quota aggiuntiva non puo' comunque superare la meta' dell'importo della pensione derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nei primi due commi del presente articolo.
Art. 17 Pensione indiretta e di riversibilita
1. Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreche' per quest'ultimo sussistano al momento della morte, le condizioni di iscrizione e di contribuzione di cui al precedente articolo 14, spetta una pensione ai seguenti familiari:
a) coniuge, non legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi; se il coniuge superstite e' il marito, la pensione spetta soltanto quando concorra il requisito di inabilita' al lavoro;
b) figli minorenni o inabili al lavoro; ai figli che seguono corsi di studi universitari, la pensione spetta fino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito, e comunque non oltre il raggiungimento del ventiseiesimo anno di eta'.
c) genitori, nel solo caso di mancanza di familiari pensionabili delle precedenti categorie;
d) fratelli inabili al lavoro e sorelle nubili o vedove, nel solo caso di mancanza di familiari pensionabili delle precedenti categorie.
2. Sono equiparati ai figli legittimi e ai legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati in conformita' dell'articolo 404 del Codice civile, nonche' i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato.
3. La pensione di riversibilita' non e' concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole, anche postuma.
4. Non hanno diritto a pensione le figlie minorenni superstiti sposate.
5. Il coniuge di sesso femminile, le figlie minorenni e le sorelle nubili o vedove, superstiti, perdono il diritto a pensione quando contraggono matrimonio. La perdita del diritto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il matrimonio e' celebrato.
6. Per i familiari di cui alle lettere b), c) e d) il diritto alla pensione e' subordinato alla sussistenza, al momento del decesso dell'iscritto o del pensionato, del requisito della vivenza a carico, da accertare in base alle norme riguardanti il conseguimento del diritto agli assegni familiari.
7. La Cassa puo' chiedere a tutti i titolari di pensione, anche periodicamente, la presentazione di documenti probatori.
8. La pensione ai superstiti e' pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dal pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto se avesse maturato, alla data del decesso, i requisiti prescritti dalla presente legge per la liquidazione della pensione di invalidita':
9. 60 per cento per un superstite;
10. 80 per cento per due superstiti;
11. 100 per cento per tre o piu' superstiti.
12. Nel caso di concorso di piu' superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.
13. Nel caso di variazione della composizione del nucleo superstite, la pensione e' riliquidata secondo la nuova composizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la variazione e' avvenuta.
Art. 18 Richiesta e decorrenza della pensione
1. La pensione deve essere richiesta alla Cassa con domanda scritta.
2. La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.
3. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compia il 650 anno di eta', o, se le condizioni di contribuzione di cui al precedente articolo 13, sono raggiunte dopo il compimento di detta eta', dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il diritto alla pensione.
4. La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato.
5. In caso di ritardata presentazione della domanda sono dovuti gli arretrati senza interessi con un massimo di cinque annualita'.
6. La pensione annua e' pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festivita' natalizie.
Art. 19 Supplementi di pensione
1. Il titolare di pensione diretta di vecchiaia che si cancelli dall'Albo professionale in epoca successiva alla data di liquidazione della pensione, ha diritto ad un supplemento di pensione annua in misura pari al dieci per cento dell'ammontare eventualmente accreditatogli, in conformita' del successivo articolo 30, posteriormente alla data di liquidazione della pensione stessa.
2. Il criterio di cui al precedente comma trova applicazione anche per la determinazione dell'importo della pensione spettante ad eventuali superstiti, nel caso di morte del titolare di pensione diretta.
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1990, N. 236
Capo II. Del trattamento di assistenza
Art. 21 Forme di assistenza
1. La Cassa attua l'assistenza:
a) con assicurazione volontaria contro la malattia, anche derivante da infortunio;
b) con provvidenze a favore di coloro che trovarsi in condizioni di bisogno e che non si siano avvalsi della facolta' di iscriversi all'assicurazione volontaria di malattia di cui alla precedente lettera a);
c) con provvidenze straordinarie anche per coloro che, pur essendosi assicurati ai sensi della precedente lettera a), vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.
2. Al finanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma si provvede ogni anno, col 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche di cui allo articolo 17, lettera b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152, accertate nell'esercizio precedente, e con il contributo dovuto dagli iscritti all'assicurazione volontaria di malattia, secondo le norme ed i criteri stabiliti nei successivi articoli 24 e 25.
Art. 22 Assicurazione volontaria contro la malattia - Prestazioni
1. All'assicurazione volontaria contro la malattia di cui alla lettera a) del precedente articolo 21 la Cassa provvede previa convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione, da stipulare con uno degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
2. La convenzione e' sottoposta alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. L'assicurazione volontaria contro la malattia prevede, a scelta degli iscritti, i seguenti due gruppi di prestazioni:
A) 1 - assistenza medica, generica e specialistica;
2 - assistenza ospedaliera, medica e chirurgica;
3 - assistenza ostetrica;
4 - assistenza farmaceutica;
5 - accertamenti diagnostici e di laboratorio;
6 - cure fisiche;
7 - concorso per protesi;B) 1 - assistenza ospedaliera, medica chirurgica, ostetrica e farmaceutica;
4. 2 - accertamenti diagnostici e di laboratorio;
5. 3 - concorso per protesi.
6. Il diritto alle prestazioni sorge al 90° giorno dalla data di iscrizione all'assicurazione volontaria contro le malattie.
Art. 23 Assicurazione volontaria contro la malattia - Iscritti
1. Possono essere iscritti, su domanda, all'assicurazione volontaria contro la malattia tutti gli iscritti alla Cassa nonche' i titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa, con esclusione di coloro che siano soggetti ad una qualsiasi forma obbligatoria di assicurazione o assistenza malattia.
2. A seguito della avvenuta adesione alla predetta assicurazione volontaria, le relative prestazioni sono corrisposte sia all'iscritto che ai seguenti familiari conviventi e a carico:
a) il coniuge, purche' non separato legalmente per sua colpa;
b) i figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di eta' minore degli anni 21 o anche di eta' superiore so inabili al lavoro;
c) gli ascendenti di eta' superiore ai 55 se donne e 60 se uomini.
Art. 24 Assicurazione volontaria contro la malattia - Finanziamento
1. Al finanziamento dell'assicurazione volontaria contro la malattia si provvede:
a) con un contributo personale annuo a carico degli iscritti pari a lire 90.000 e a lire 45.000 rispettivamente per i gruppi di prestazioni indicati alle lettere A) e B) del precedente articolo 22.
Detto contributo potra' essere modificato, tenendo conto anche delle risultanze di gestione, con delibera del Comitato dei delegati da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;b) con il concorso finanziario della Cassa mediante una quota parte del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche, da determinarsi in rapporto al numero complessivo degli iscritti e dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa alla fine dello esercizio precedente ed in proporzione diretta al numero di coloro che si iscrivano volontariamente all'assicurazione contro la malattia.
2. Il contributo personale annuo di cui alla lettera a) del precedente comma deve essere versato anticipatamente entro il 31 dicembre di ciascun esercizio. Qualora tale contributo non pervenga alla Cassa entro il predetto termine, l'iscrizione s'intendera' come non rinnovata per l'esercizio successivo.
3. L'assicurazione volontaria contro la malattia e' amministrata in forma autonoma con contabilita' separata, e costituisce una distinta sezione della gestione assistenza.
Art. 25 Delle altre forme di assistenza
1. L'assistenza costituita dalle provvidenze indicate alle lettere b) e c) del precedente articolo 21 e' attuata dalla Cassa con deliberazioni della Giunta esecutiva.
2. Ai relativi oneri si fa fronte con la residua parte della aliquota del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche non destinate all'assicurazione volontaria contro la malattia ai sensi della lettera b), primo comma del precedente articolo 24.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 OTTOBRE 1982, N. 773
Capo III. Dei contributi
Art. 26 Contribuzione relativa alla gestione previdenziale
1. Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' stabilito nell'importo di L. 350.000 annue.
2. La misura del contributo predetto a decorre dal 1° gennaio 1978 dovra', per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.
3. La percentuale di cui al comma precedente potra' essere variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunita' di una anticipata compilazione.
4. La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attivita' professionale e' tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avra' diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.
6. Il contributo non potra', in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo.
7. Per i geometri neodiplomati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre anni di iscrizione, e' ridotto di due terzi.
8. I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata, a decorrere dal 1 gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti alla Cassa, cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facolta' di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalita' previste dalla presente legge.1
Art. 27 Riduzione del contributo
1. L'iscritto che sia soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione alla Cassa, puo' chiedere, con domanda da inoltrarsi alla Cassa stessa entro il 31 dicembre di ciascun anno, la riduzione a meta' del contributo personale di cui al precedente articolo 26.
2. L'esercizio della predetta facolta' comporta una riduzione delle prestazioni previdenziali in conformita' di quanto disposto nel secondo comma del precedente articolo 16.
Art. 28 Versamento e riscossione dei contributi
1. La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformita' alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.
2. Il contributo per marche da applicare a cura del geometra, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152, e' a carico del committente.
3. Le marche sono fornite dalla Cassa attraverso istituti di credito di diritto pubblico, uffici postali, e in tutti quegli alti modi che potranno essere stabiliti dal Consiglio di amministrazione. La Cassa puo' disporre i necessari controlli per l'esatta applicazione delle marche.
Titolo IV. Della gestione finanziaria
Art. 29 Esercizio finanziario e bilancio
1. L'esercizio finanziario della Cassa inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Presso la Cassa sono istituite separate gestioni: una per la previdenza, l'altra per l'assistenza.2
3. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione al Comitato dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro il mese di maggio per il bilancio consuntivo dell'esercizio passato.
4. Almeno ogni cinque anni, il Consiglio di amministrazione fa eseguire il bilancio tecnico dei trattamenti previdenziali e lo presenta al Comitato dei delegati, con eventuali proposte.
5. Copia dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e dei bilanci tecnici e' inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 30 Riparto dei contributi per marche
1. Ogni anno dall'importo delle entrate derivanti dall'applicazione delle marche sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza nella misura indicata al secondo comma del precedente articolo 21 e quelle occorrenti per le spese generali di amministrazione della Cassa.
2. Le rimanenti somme sono, per meta', destinate al finanziamento della gestione previdenziale, e per l'altra meta' sono accreditate, in parti uguali, e senza produzione di interessi, a favore di tutti gli iscritti che dimostrino la loro inclusione nei ruoli dell'imposta generale sull'entrata o dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/1 per l'esercizio della professione di geometra.
3. L'iscritto, che non versa il contributo obbligatorio entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente comma.
Art. 31 Degli investimenti
1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidita' sono impegnate:
1) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
2) in acquisto di titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
3) in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali, esente dalla procedura indicata nell'articolo 17 del Codice civile e nella legge 5 giugno 1850, numero 1037;
4) in mutui su beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado, per somma che non ecceda il 60 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.
2. In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione puo' anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.
3. Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.