diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 696 del 08/03/1988 Ud. (dep. 21/01/1989) Rv. 180224 - 01

ARMI - IN GENERE - REATI CONCERNENTI LE ARMI - CONFISCA - OBBLIGATORIETÀ SIA PER I DELITTI CHE PER LE CONTRAVVENZIONI ANCHE SE NON È PRONUNCIATA CONDANNA - SUSSISTENZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1988-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180224-01

ARMI - IN GENERE - REATI CONCERNENTI LE ARMI - CONFISCA - OBBLIGATORIETÀ SIA PER I DELITTI CHE PER LE CONTRAVVENZIONI ANCHE SE NON È PRONUNCIATA CONDANNA - SUSSISTENZA - RATIO.*

La misura di sicurezza patrimoniale della confisca ex art. 240, primo capoverso cod. pen. e art. 6 legge 22 maggio 1975 n. 152 si applica obbligatoriamente per tutti i reati concernenti le armi, senza distinzione tra delitti e contravvenzioni anche se non è stata pronunciata condanna in considerazione della sussistenza del pericolo sociale, sia pure potenziale, che oggettivamente deriva dall'uso, dalla detenzione e dal porto delle armi, munizioni ed esplosivi, senza la osservanza delle prescritte denunzie e di ogni altra norma regolatrice del controllo sulle dette cose, imposte a tutela dell'ordine pubblico.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)