Sez. L, Sentenza n. 1359 del 23/02/1983 (Rv. 426164 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VIOLAZIONE - AZIONE DI ACCERTAMENTO COSTITUTIVO DEL LAVORATORE - PRESCRIZIONE ORDINARIA - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VIOLAZIONE - AZIONE DI ACCERTAMENTO COSTITUTIVO DEL LAVORATORE - PRESCRIZIONE ORDINARIA - APPLICABILITÀ.*
L'Azione di accertamento costitutivo con la quale il lavoratore, occupato in violazione dei divieti d'intermediazione e di interposizione nella prestazione di lavoro stabiliti dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, chiede dichiararsi che il rapporto di lavoro si è svolto alle dipendenze dell'imprenditore che ha effettivamente utilizzato le prestazioni lavorative, ai sensi dell'ultimo comma della citata norma, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ.. (V 242/81, mass n 410652; (V 6249/80, mass n 409985; (Conf 6076/81, mass n 416869).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)