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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Capo III. Del rimorchio

Art. 101 Istituzione del servizio di rimorchio marittimo

1. Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non puo' essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento.

2. L'autorita' predetta determina nell'atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.

3. Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate.

Art. 102 Regolamenti locali

1. Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.

Art. 103 Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio

1. Quando all'armatore del rimorchiatore non e' fatta consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilita' derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi.

2. Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e della navigazione s'intende affidata al comandante del rimorchiatore.

Art. 104 Responsabilita' durante il rimorchio

1. L'armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.

2. Dei danni sofferti dai terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l'armatore del rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.

3. Quando la direzione della navigazione del convoglio e' affidata al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei comma precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l'armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione e' affidata al comandante di un elemento rimorchiato.

Art. 105 Obblighi e responsabilita' in caso di consegna al rimorchiatore

1. Fermo il disposto dell'articolo precedente, quando e' fatta consegna degli elementi rimorchiati all'armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilita' di quest'ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto.

Art. 106 Soccorso prestato alla nave rimorchiata

1. Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un'opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennita' ed al compenso previsti nell'articolo 491.

Art. 107 Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto

1. Oltre che nei casi previsti nell'articolo 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorita' portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto.

Capo IV. Del lavoro portuale

Art. 108

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 64751

Art. 110 Compagnie e gruppi portuali

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 64751
COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 64751
COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 64751
COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 64751
(COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84).

Art. 111 Imprese per operazioni portuali

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 64751
COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 64751
COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 64751
(COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84).

Art. 112

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 64751

Titolo quarto. Del personale della navigazione

Capo I. Del personale marittimo

Art. 113 Organizzazione e disciplina del personale marittimo

1. All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l'amministrazione della marina mercantile.

Art. 114 Distinzione del personale marittimo

1. Il personale marittimo comprende:

  1. a) la gente di mare;

  2. b) il personale addetto ai servizi dei porti;

  3. c) il personale tecnico delle costruzioni navali.

Art. 115 Categorie della gente di mare

1. La gente di mare si divide in tre categorie:

  1. 1° personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;

  2. 2° personale addetto ai servizi complementari di bordo;

  3. 3° personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.51

Art. 116 Personale addetto ai servizi portuali

1. Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:

  1. 1) i piloti;

  2. 2) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 64751

  3. 3) i palombari in servizio locale;

  4. 4) gli ormeggiatori;

  5. 5) i barcaioli.

2. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, puo' determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego.

Art. 116-bis Consulente chimico di porto

1. L'attivita' dei consulenti chimici di porto e' finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonche' alla tutela dell'incolumita' pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attivita' attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.

2. L'esercizio dell'attivita' di consulente chimico di porto e' consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. 1) possesso di una laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi delle lauree magistrali: LM-54 Scienze chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM-22 Ingegneria chimica;

  2. 2) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A, settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A, settore industriale;

  3. 3) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione e' affidata alla Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici e al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.

3. I consulenti chimici di porto sono iscritti in appositi registri tenuti dalle capitanerie di porto, che provvedono a tale adempimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'autorita' marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorita' di sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonche' certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista chimico, iscritto all'albo dei chimici e dei fisici.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo definisce con uno o piu' decreti: le attivita' e i servizi svolti dal consulente chimico di porto, ivi inclusi quelli gia' previsti dalla legislazione vigente, le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al secondo comma, numero 3), le caratteristiche dei registri di cui al terzo comma e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.

6. I professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risultino gia' iscritti in qualita' di consulente chimico di porto nei registri di cui all'articolo 68 sono iscritti di diritto nei registri di cui al terzo comma del presente articolo. Con le modalita' di cui al quinto comma sono indicate le modalita' di iscrizione nel registro di cui al terzo comma e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al terzo comma.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al quinto comma, puo', con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attivita' e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il piu' efficace funzionamento.

Art. 117 Personale tecnico delle costruzioni navali

1. Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:

  1. 1) gli ingegneri navali;

  2. 2) i costruttori navali;

  3. 3) i maestri d'ascia e i calafati.

Art. 118 Matricole e registri del personale marittimo

1. La gente di mare e' iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri.

2. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.

Art. 119 Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri

1. Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani , di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati di eta' non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

2. Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi gia' riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica.

4. Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, puo' disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

5. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela.

6. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni.

7. Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.

8. A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma e interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.

Art. 120 Cancellazione dalle matricole e dai registri

1. Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253, si procede per i seguenti motivi:

  1. a) morte dell'iscritto;

  2. b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attivita' marittima;

  3. c) perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall'articolo 119;

  4. d) perdita permanente dell'idoneita' fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;

  5. e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole;

  6. f) cessazione dall'esercizio della navigazione.

2. La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.

3. La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal regolamento.