diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 12804 del 26/06/2020 (Rv. 658042 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni tributarie di carattere soggettivo - Onlus - Persone svantaggiate ex art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 - Nozione - Interpretazione restrittiva - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658042-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In materia di agevolazioni fiscali, l'art. 10, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 460 del 1997, prevedendo esenzioni tributarie a favore di enti non commerciali ed ONLUS, deve essere interpretato restrittivamente, sicché la nozione di "persone svantaggiate" ivi contenuta va riferita a categorie di individui in condizioni di oggettivo disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, ovvero per stati di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare od emarginazione sociale, mirando la norma, negli ambiti specifici dalla stessa individuati, a colmare una siffatta condizione deteriore in cui versi una particolare categoria di soggetti rispetto alla generalità dei consociati. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione che aveva affermato la legittimità dell'avviso di accertamento sul rilievo che l'unica condizione di svantaggio, rilevata sulla maggioranza dei partecipanti ai corsi organizzati dalla ONLUS ricorrente, era costituita dallo "stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 11, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)