Decisione della Commissione del 16 dicembre 2008 sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (2008/969/CE, Euratom)
Testo in vigore al
Sezione 2. Informazioni inserite nel sar
Art. 9 Categorie di avvisi
In base alla natura e alla gravità dei fatti portati a conoscenza del servizio che richiede la registrazione, si distinguono cinque categorie di avvisi SAR:
1) W1, se le informazioni contengono motivi sufficienti per ritenere che possano essere introdotte nel SAR constatazioni di frodi o errori amministrativi gravi e se è opportuno adottare misure precauzionali in seguito all’esclusione di un terzo conformemente all’articolo 94 del regolamento finanziario;
2) W2, se, nel caso di un terzo, vengono constatati gravi errori amministrativi o frodi;
3) W3, nel caso di un terzo che è oggetto di procedimenti legali pendenti che implicano la notifica di un sequestro cautelativo presso terzi o procedimenti giudiziari per errori amministrativi gravi o frode;
4) W4, se il terzo è oggetto di ordini di recupero emessi dalla Commissione, superiori ad un determinato importo e il cui pagamento ha registrato un ritardo significativo;
5) W5, se un terzo è soggetto ad esclusione, ai sensi del regolamento finanziario o dei regolamenti del Consiglio che introducono limitazioni finanziarie legate alla PESC.
Art. 10 Avvisi W1
1. L’OLAF richiede la registrazione di un avviso W1a se nella fase iniziale di un’indagine emergono motivi sufficienti per ritenere che possano essere introdotte nel SAR constatazioni di frodi o errori amministrativi gravi in relazione a terzi, in particolare a terzi che beneficiano o hanno beneficiato di fondi comunitari. L’OLAF informa il funzionario SAR del servizio interessato in merito a tali richieste.
2. L’OLAF e lo IAS richiedono l’attivazione di un avviso W1b se da un’indagine emergono motivi sufficienti per ritenere che possano essere introdotte nel SAR constatazioni definitive di frodi o errori amministrativi gravi in relazione a terzi, in particolare a terzi che beneficiano o hanno beneficiato di fondi comunitari. Essi informano il funzionario SAR del servizio interessato in merito a tali richieste.
3. L’ordinatore delegato competente chiede l’attivazione di un avviso W1c se nel quadro di un’indagine della Corte dei conti o della sua struttura di audit interno o di altre revisioni contabili o inchieste realizzate sotto la sua responsabilità o di cui viene a conoscenza emergono motivi sufficienti per ritenere che possano essere introdotte nel SAR constatazioni definitive di frodi o errori amministrativi gravi in relazione a terzi, in particolare a terzi che beneficiano o hanno beneficiato di fondi comunitari.
4.
L’ordinatore delegato competente chiede l’attivazione di un avviso W1d se esclude un candidato o un offerente dall’aggiudicazione di un contratto o di una sovvenzione nel quadro di una determinata procedura conformemente alle lettere a) e b) dell’articolo 94 del regolamento finanziario.
Gli avvisi di esclusione registrati conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 sono considerati, nel quadro del SAR, avvisi W1d.
5. Gli avvisi W1 rimangono attivi per un massimo di sei mesi. Essi vengono eliminati automaticamente. Se l’avviso SAR deve essere confermato e non può essere sostituito da un altro tipo di avviso entro tale periodo, è necessario presentare una nuova richiesta.
Art. 11 Avvisi W2
1. L’OLAF e lo IAS richiedono l’attivazione di un avviso W2a se le rispettive indagini individuano errori amministrativi gravi o frodi che coinvolgono terzi, in particolare terzi che beneficiano o hanno beneficiato di fondi comunitari.
2. L’ordinatore delegato competente chiede l’attivazione di un avviso W2b se un’indagine della Corte dei conti o della sua struttura di audit interno o altre revisioni contabili o indagini realizzate sotto la sua responsabilità o di cui viene a conoscenza si concludono con la constatazione scritta di errori amministrativi gravi o frodi in relazione a terzi, in particolare a terzi che beneficiano o hanno beneficiato di fondi comunitari posti sotto la sua responsabilità.
3. Gli avvisi W2 rimangono attivi per un massimo di sei mesi. Essi vengono eliminati automaticamente. Se l’avviso SAR deve essere confermato e non può essere sostituito da un altro tipo di avviso entro tale periodo, è necessario presentare una nuova richiesta.
Art. 12 Avvisi W3
1. Il contabile registra un avviso W3a quando riceve dal segretariato generale la notifica di un ordine di sequestro conservativo presso terzi relativo a un terzo.
2.
L’ordinatore delegato competente richiede l’attivazione di un avviso W3b se emerge che un terzo, in particolare un terzo che beneficia o ha beneficiato di fondi comunitari posti sotto la sua responsabilità, è oggetto di procedimenti giudiziari per errori amministrativi gravi o frodi.
Tuttavia, se le indagini condotte dall’OLAF determinano l’avvio di tali procedimenti giudiziari o l’OLAF offre assistenza o segue tali procedimenti, sarà l’OLAF stesso a richiedere l’attivazione del corrispondente avviso W3b.
3. Gli avvisi W3 rimangono attivi fino a quando non viene pronunciata una sentenza passata in giudicato o fino a quando la controversia non venga risolta in altro modo.
Art. 13 Avvisi W4
1. Il contabile registra un avviso W4 relativo ad un terzo che è oggetto di un ordine di recupero emesso dalla Commissione, superiore ad un determinato importo e il cui pagamento ha registrato un ritardo significativo.
2. Il contabile stabilisce gli orientamenti interni relativi alle soglie degli importi e all’entità dei ritardi per la registrazione degli avvisi W4.
3. Un avviso W4 rimane attivo fino a quando il debito non viene saldato. Quando il debito viene saldato, il contabile elimina l’avviso.
Art. 14 Avvisi W5
1. Gli avvisi di esclusione registrati conformemente all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 sono considerati, nel quadro del SAR, avvisi W5a.
2. Un avviso W5b viene registrato nel SAR su richiesta del servizio della Commissione responsabile della normativa applicabile per quanto riguarda persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità il cui nome figura su un elenco stilato ai sensi di un regolamento del Consiglio che introduce restrizioni finanziarie legate alla PESC, fintantoché la designazione della persona, del gruppo o dell’entità rimane valida. L’avviso è accompagnato dai riferimenti al regolamento che introduce le restrizioni o al corrispondente provvedimento attuativo.
3. La registrazione degli avvisi di esclusione è soggetta alle seguenti regole:
a) Se l’ordinatore delegato competente prevede di escludere un terzo ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento finanziario, egli dà al terzo interessato la possibilità di esprimere il proprio parere per iscritto. Il terzo dispone di almeno 14 giorni di calendario per farlo. Prima di escludere il terzo ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, l’ordinatore delegato competente consulta il servizio giuridico e la direzione generale Bilancio. In attesa di una possibile decisione della Commissione in merito alla durata dell’esclusione, l’ordinatore delegato competente richiede, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008, la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione e rinvia immediatamente il caso alla Commissione. Per tutelare gli interessi finanziari della Commissione, l’ordinatore delegato competente può richiedere la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione W5a prima ancora di avere dato al terzo interessato la possibilità di esprimere il proprio parere. Alternativamente, egli può richiedere la registrazione di un avviso W2.
b) Se l’ordinatore delegato competente prevede di avviare la procedura prevista dall’articolo 96 del regolamento finanziario, egli dà al terzo interessato la possibilità di esprimere il proprio parere per iscritto. Il terzo dispone di almeno 14 giorni di calendario per farlo. Dopo avere consultato il servizio giuridico e la direzione generale Bilancio e in attesa di un’eventuale decisione della Commissione relativa alla sanzione amministrativa, l’ordinatore delegato competente richiede, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008, la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione W5a se anche la condotta del terzo costituisce un errore grave in materia professionale ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
c) Nelle richieste di registrazione definitiva di un avviso W5a ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettere b), c), e) o f), del regolamento finanziario va specificata la durata dell’esclusione decisa dalla Commissione.
Sezione 3. Conseguenze degli avvisi sar sull’esecuzione del bilancio
Art. 15 Effetti degli avvisi SAR sulle operazioni di bilancio
1. Il contabile sospende i pagamenti a favore dei beneficiari per i quali sono stati registrati avvisi W2, W3, W4 e W5. Egli invia una notifica all’ordinatore delegato competente, chiedendogli di precisare le ragioni per cui sarebbe opportuno procedere ai pagamenti nonostante l’esistenza di avvisi SAR W2, W3b e W5a.
2.
Eccetto nei casi di avvisi W5b e W3a successivi a ordini preventivi di sequestro conservativo presso terzi, i pagamenti che risultano effettivamente dovuti dopo le verifiche effettuate dall’ordinatore delegato competente che ha sospeso i termini di pagamento conformemente all’articolo 106, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 ovvero in conformità delle disposizioni del contratto o della sovvenzione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), vengono eseguiti immediatamente.
Il contabile può però sbloccare il pagamento sospeso solamente se l’ordinatore delegato competente gli invia una conferma motivata che il pagamento dovuto va eseguito. In mancanza di tale conferma, il pagamento rimane sospeso e l’ordine di pagamento viene eventualmente rispedito all’ordinatore delegato competente.
In caso di pagamento per compensazione conformemente all’articolo 73 del regolamento finanziario e all’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 in seguito ad un avviso W4 o se il pagamento è stato eseguito successivamente ad un ordine esecutivo di sequestro conservativo presso terzi, il contabile redige un’opportuna nota registrata.
3. Nei confronti di un terzo rispetto al quale è stato registrato un avviso W5 non è possibile procedere ad alcun impegno di bilancio, ad alcuna registrazione di impegno giuridico specifico nella contabilità di bilancio sulla base di un impegno globale, né alla conclusione di un impegno giuridico sulla base di un impegno accantonato.
Art. 16 Conseguenze di un avviso W1
Un avviso W1 viene registrato soltanto a titolo informativo e non comporta alcuna conseguenza diversa dal rafforzamento delle misure di vigilanza.
Art. 17 Conseguenze degli avvisi W2, W3b e W4 sulle procedure di aggiudicazione di sovvenzioni o di contratti
1. Se un avviso W2, W3b o W4 viene registrato nel momento in cui l’ordinatore delegato competente o il suo personale consulta il SAR conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), egli informa, se la fase della procedura lo permette, il comitato di valutazione per l’aggiudicazione dei contratti o della sovvenzione interessato dell’esistenza di tale avviso, nella misura in cui questo costituisca un elemento nuovo di cui tenere conto relativamente ai criteri di selezione per il contratto o la sovvenzione. L’ordinatore delegato competente tiene conto di tali informazioni, in particolare se il terzo oggetto della registrazione figura al primo posto dell’elenco stilato dal comitato di valutazione.
2.
Se il terzo relativamente al quale è stato registrato un avviso W2, W3b o W4 figura al primo posto dell’elenco stilato dal comitato di valutazione, l’ordinatore delegato competente, tenuto conto dell’obbligo di tutelare gli interessi finanziari e l’immagine delle Comunità, della natura e della gravità dei motivi all’origine dell’avviso, dell’importo, della durata ed eventualmente dell’urgenza del contratto o della sovvenzione da aggiudicare, può adottare una delle seguenti misure:
a) aggiudicare il contratto o la sovvenzione al terzo interessato, indipendentemente dalla presenza della registrazione nel SAR e adoperarsi affinché siano adottate misure di vigilanza rafforzate;
b) nel caso in cui l’avviso metta obiettivamente in discussione l’iniziale valutazione di conformità con i criteri di selezione ed aggiudicazione, decidere di aggiudicare il contratto o la sovvenzione ad un altro offerente o candidato, sulla base di una valutazione di conformità ai criteri di selezione e aggiudicazione diversa da quella del comitato di valutazione, motivando debitamente tale decisione;
c) decidere di chiudere la procedura senza aggiudicare il contratto, motivando debitamente tale decisione nella nota informativa fornita all’offerente.
Se l’ordinatore delegato competente decide di chiudere la procedura conformemente al punto c), si può ricorrere ad una procedura ristretta con i termini applicati in caso d’urgenza, conformemente all’articolo 142 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 per aggiudicare il contratto tramite una nuova procedura.
Art. 18 Conseguenze degli avvisi W2, W3b e W4 sui contatti e sulle sovvenzioni in corso
1. Se un avviso W2, W3b o W4 è stato registrato per motivi legati all’esecuzione o all’aggiudicazione di un contratto o di una sovvenzione in corso o alla rispettiva procedura di aggiudicazione, l’ordinatore delegato competente può, tenendo in debito conto i rischi che ciò comporta, la natura e i motivi dell’avviso, le prevedibili conseguenze sull’esecuzione del contratto o della sovvenzione, in particolare per quanto riguarda l’importo, la durata ed eventualmente l’urgenza di queste ultime, adottare una delle seguenti misure:
a) decidere di permettere al contraente o al beneficiario di proseguire nell’esecuzione del contratto o della sovvenzione, sottoponendola alle previste misure di vigilanza rafforzate;
b) sospendere le scadenze di pagamento conformemente all’articolo 106, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, al fine di procedere a verifiche complementari per accertarsi, prima di eseguire ulteriori pagamenti, che le spese siano ammissibili e quindi eseguire i pagamenti effettivamente dovuti;
c) sospendere l’esecuzione del contatto o della sovvenzione conformemente all’articolo 103 e all’articolo 119 del regolamento finanziario;
d) risolvere il contratto o la sovvenzione, se contengono una disposizione che lo prevede.
2. Se l’avviso W2, W3b o W4 non è stato registrato per motivi legati al contratto o alla sovvenzione in corso o alla rispettiva procedura di aggiudicazione, l’ordinatore delegato competente può, in base al tipo di avviso e alle conseguenze prevedibili che esso può avere sull’esecuzione del contratto o della sovvenzione in corso, tenendo debitamente conto dei rischi che ciò comporta, compreso il rischio di contenzioso giudiziario, adottare una delle seguenti misure:
a) applicare una o più delle opzioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);
b) risolvere il contratto o la sovvenzione se contengono una disposizione che lo prevede, se emergono nuovi elementi che giustificano una reale perdita di fiducia da parte della Commissione ed una minaccia alla reputazione delle Comunità.
Art. 19 Conseguenze di un avviso W3a
1. Se un terzo è oggetto di un avviso W3a corrispondente ad un ordine preventivo di sequestro conservativo presso terzi, il contabile mantiene la sospensione di tutti i pagamenti in attesa che sia adottata una decisione giudiziaria definitiva rispetto alla richiesta del creditore principale, se il diritto nazionale in vigore lo richiede. Se l’ordine preventivo di sequestro conservativo presso terzi si limita ad una somma precisa fissata in una sentenza («cantonnement»), il contabile sospende i pagamenti fino a concorrenza di tale importo.
2. Se un terzo è oggetto di un avviso W3a corrispondente ad un ordine esecutivo di sequestro conservativo presso terzi, l’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica eseguono, in stretta collaborazione con il contabile, il pagamento inizialmente pagabile dalla Commissione o dall’agenzia esecutiva alla parte oggetto dell’ordine di sequestro, a favore del creditore, a concorrenza dell’importo richiesto dal creditore.
3. I paragrafi 2 e 3 si applicano se l’esecuzione dell’ordine di sequestro non è suscettibile di turbare il buon funzionamento della Commissione o dell’agenzia esecutiva. In tal caso, il contabile invoca l’articolo 1 del protocollo sui privilegi e le immunità.
Art. 20 Conseguenze di un avviso W4
1. Se un terzo è oggetto di avviso W4, il contabile esamina sistematicamente la possibilità di compensare i diritti della Commissione con i pagamenti dovuti al terzo in questione, ai sensi dell’articolo 73 del regolamento finanziario e all’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
2. L’ordinatore delegato competente tiene conto di tali informazioni prima di aggiudicare al terzo un contratto o una sovvenzione.
Art. 21 Conseguenze di un avviso W5 sulle procedure di aggiudicazione di contratti o sovvenzioni
L’ordinatore delegato competente esclude un terzo oggetto di un avviso W5 dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di contatti o sovvenzioni nella fase di valutazione dei criteri di esclusione, ai sensi dell’articolo 93 e dell’articolo 114, paragrafo 3, del regolamento finanziario o del pertinente regolamento del Consiglio che introduce restrizioni finanziarie legate alla PESC.
Art. 22 Conseguenze specifiche di un avviso W5 sui contratti e le sovvenzioni in corso
1. Se viene registrato un avviso W5 per ragioni suscettibili di incidere sull’esecuzione di contratti o sovvenzioni già firmati, l’ordinatore delegato competente adotta una delle seguenti misure:
a) se le disposizioni del contratto o della sovvenzione lo prevedono e se il motivo dell’avviso W5 è collegato all’esecuzione o all’aggiudicazione di un contratto o di una sovvenzione in corso:
i) sospende il pagamento per procedere a verifiche, esegue i pagamenti effettivamente dovuti e recupera gli importi pagati indebitamente, se possibile tramite compensazione con pagamenti dovuti;
ii) risolve il contratto o la sovvenzione.
b) in tutti gli altri casi, applica una delle opzioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1.
2. Se non diversamente disposto nei regolamenti del Consiglio che attuano le posizioni comuni adottate in base all’articolo 15 del trattato sull’Unione europea, sui quali si basano gli avvisi W5b, si applicano le seguenti regole:
a) è vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità figuranti nell’elenco di cui al pertinente regolamento del Consiglio fondi ed è altresì vietato che questi ne possano beneficiare;
b) è vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità figuranti nell’elenco di cui al pertinente regolamento del Consiglio risorse economiche ed è altresì vietato che questi ne possano beneficiare.
Art. 23 Rinvio alla Commissione
In circostanze eccezionali, comprese le situazioni in cui esistono rischi di natura politica o suscettibili di compromettere la reputazione delle Comunità e se gli articoli da 15 a 22 non forniscono soluzioni adeguate, l’ordinatore delegato competente rinvia il caso al membro della Commissione responsabile del settore politico interessato, il quale può a sua volta rinviare la questione alla Commissione.
Il segretariato generale viene informato di tutti gli scambi pertinenti.
Sezione 4. Disposizioni transitorie e finali
Art. 24 Disposizioni transitorie
1. Il servizio che richiede la registrazione di un avviso SAR prima dell’adozione della presente decisione rimane responsabile della modifica o dell’eliminazione degli avvisi registrati su sua richiesta conformemente alla presente decisione.
2. Per quanto riguarda le esclusioni decise prima del 1o maggio 2007 da un ordinatore delegato competente ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento finanziario, per la durata del periodo di esclusione si tiene conto della durata delle iscrizioni nei certificati del casellario giudiziale secondo il diritto nazionale. A tali esclusioni si applica la durata massima di quattro anni a decorrere dalla data di notifica della sentenza. Trascorso tale periodo massimo, l’ordinatore delegato competente richiede l’eliminazione dell’avviso.
Art. 25 Abrogazione della decisione relativa al sistema di allarme rapido
La decisione C(2004) 193/3 della Commissione8 relativa al sistema di allarme rapido è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2009.
Art. 26 Applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Art. 27 Pubblicazione
La presente decisione è pubblicata, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Essa è allegata alle norme interne sull’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008. Per la Commissione Dalia Grybauskaitė Membro della Commissione