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Codice civile

Testo in vigore al

Codice civile

Libro primo. Delle persone e della famiglia

Titolo I. Delle persone fisiche

Art. 1 Capacita' giuridica

1. La capacita' giuridica si acquista dal momento della nascita.

2. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

3. IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

Art. 2 Maggiore eta'. Capacita' di agire

1. La maggiore eta' e' fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore eta' si acquista la capacita' di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una eta' diversa.

2. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore in materia di capacita' a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore e' abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Art. 4 Commorienza

1. Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo

1. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrita' fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.3a15a15b56a64a142a150a174a256a265a203a221a231a245289a

Art. 6 Diritto al nome

1. Ogni persona ha diritto al nome che le e' per legge attribuito.

2. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

3. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalita' dalla legge indicati.

Art. 7 Tutela del diritto al nome

1. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, puo' chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

2. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o piu' giornali.

Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari

1. Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione puo' essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Art. 9 Tutela dello pseudonimo

1. Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, puo' essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

Art. 10 Abuso dell'immagine altrui

1. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione e' dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorita' giudiziaria, su richiesta dell'interessato, puo' disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Titolo II. Delle persone giuridiche

Capo I. Disposizioni generali

Art. 11 Persone giuridiche pubbliche

1. Le provincie e i comuni, nonche' gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Art. 13 Societa'

1. Le societa' sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

Capo II. Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 14 Atto costitutivo

1. Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

2. La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.

Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

1. L'atto di fondazione puo' essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivita' dell'opera da lui disposta.

2. La facolta' di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

1. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita' di erogazione delle rendite.

2. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.

Art. 18 Responsabilita' degli amministratori

1. Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. E' pero' esente da responsabilita' quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza

1. Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.