REGOLAMENTO (CEE) N. 2262/84 DEL CONSIGLIO del 17 luglio 1984 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 (5), ha istituito un regime d'aiuto alla produzione d'olio d'oliva; che tale aiuto, di cui possono beneficiare le superfici esistenti ad una data determinata, è concesso, in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto, agli olivicoltori membri delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE la cui produzione media è pari ad almeno 100 kg d'olio per la campagna, mentre agli altri olivicoltori l'aiuto è concesso in funzione del numero e del potenziale produttivo degli olivi e delle loro rese, fissate forfettariamente, e a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte;
considerando che l'esperienza ha dimostrato che, sebbene esistano sul piano normativo numerosi controlli specifici, sorgono dei problemi per l'esecuzione puntuale ed efficace di tali controlli; che tale situazione potrebbe dar luogo a spese ingiustificate a carico dei fondi comunitari;
considerando che nell'attuale situazione è opportuno disporre misure speciali intese a garantire un'applicazione corretta ed uniforme del regime di aiuto alla produzione;
considerando che l'esperienza ha dimostrato che la struttura amministrativa degli Stati membri produttori non è sufficientemente adeguata per eseguire i controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria; che è quindi indispensabile che detti Stati membri dispongano di servizi dotati di autonomia amministrativa per assolvere tali compiti; che, tenuto conto dell'obbligo imposto agli Stati membri di istituire entro breve tempo una struttura particolare e di affidare a quest'ultima delle funzioni che travalicano l'ambito dei controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/807, a carico degli Stati membri, occorre disporre la partecipazione finanziaria della Comunità per un certo periodo;
considerando che esiste una correlazione fra un regime di controllo efficace e un regime di sanzioni applicabili in caso di irregolarità constatata; che è quindi necessario potenziare e integrare l'attuale regime di sanzioni, per renderlo maggiormente dissuasivo, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dell'organizzazione comune del mercato dell'olio d'oliva; che, a tal fine, è opportuno prevedere che gli Stati membri applichino delle sanzioni, per reprimere le irregolarità constatate nel quadro del regime d'aiuto alla produzione; che, per garantire un'applicazione corretta ed uniforme delle sanzioni previste, è opportuno definire alcuni casi particolari nei quali sono applicate sanzioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1984. Per il Consiglio Il Presidente A. DEASY (5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (1) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.