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Sez. L, Sentenza n. 19468 del 20/09/2007 (Rv. 598860 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Atto di citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio - Notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante - Validità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598860-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

In virtù del principio di immedesimazione organica, la notifica di un atto giudiziario nei confronti delle persone giuridiche può avvenire mediante consegna a mani del rappresentante legale, o della persona addetta alla ricezione degli atti, in applicazione del disposto di cui all'art. 138 cod. proc. civ., in forza del quale la consegna a mani proprie si considera valida ovunque sia stato reperito il destinatario, tenuto conto, del resto, che una siffatta interpretazione trova conforto nella vigente formulazione (sebbene inapplicabile "ratione temporis" nel caso di specie) dell'art. 145 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) che si ispira proprio alla "ratio" del principio immedesimazione organica là dove prevede, appunto, che la notificazione "può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale". Ne consegue che l'anzidetta modalità di notificazione trova applicazione anche rispetto alla citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, giacché l'art. 392, comma secondo, cod. proc. civ., stabilisce che tale atto va notificato "personalmente a norma degli artt. 137 e ss." cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 392 com. 2, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)