Sez. 1, Sentenza n. 1118 del 14/02/1984 (Rv. 433262 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RIVALUTAZIONE MONETARIA DELL'IMPORTO FISSATO DAL PRIMO GIUDICE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RIVALUTAZIONE MONETARIA DELL'IMPORTO FISSATO DAL PRIMO GIUDICE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - DECORRENZA.*
In tema di quantificazione dell'assegno di mantenimento, nel procedimento di separazione dei coniugi, il giudice di appello, nell'Esercizio del potere-dovere di adeguare alla sopravvenuta svalutazione monetaria l'importo fissato dal primo giudice, nei limiti della domanda, può fissare la decorrenza di tale adeguamento dal passaggio in giudicato della relativa decisione, ove valuti i riflessi del fenomeno inflattivo con riferimento al tempo della formazione del giudicato medesimo. (V 51/81, mass n 410436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)